Mozione 27/2015: Modifica degli strumenti di democrazia diretta previsti dallo Statuto comunale

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Al Presidente del Consiglio comunale di Arco

On. Mauro Ottobre

Al Sindaco Ing. Alessandro Betta e Giunta

Arco 10/07/2015

MOZIONE

“Modifica degli strumenti di democrazia diretta previsti dallo Statuto comunale”

PREMESSO CHE

• L’attuale Statuto comunale è stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 69 del 12/11/ 2007;

• la LL.RR. n. 11 del 9.12.2014 ha modificato l’Ordinamento dei Comuni e in particolare le norme in materia referendaria, attraverso l’approvazione dell’articolo 17 “Statuto comunale” e l’articolo 18 “Referendum popolare”;

• che lo Statuto comunale va quindi necessariamente aggiornato ai sensi dell’art. 18 comma 2 della LL.RR. n. 11 del 9.12.2014, trattandosi di un provvedimento dovuto per consentire l’adeguamento a norme di legge: “I comuni adeguano il proprio statuto a quanto previsto dal presente articolo e dall’articolo 17 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge”;

PRESO ATTO CHE

• esistono degli obblighi derivanti dalla legge regionale n.11 del 2014 riportati nei punti seguenti;

• va prevista la possibilità di richiedere un referendum confermativo delle modifiche statutarie che non derivino da adeguamenti imposti dalla legge ai sensi dell’art.17 della legge regionale n.11 del 2014 che integra l’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 1993: “entro i trenta giorni di affissione può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l’entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all’ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall’articolo 50, salvo quanto disposto dal presente comma. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum non può superare rispettivamente il 10 per cento, nei comuni fino a 10.000 abitanti, il 7 per cento nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti e il 5 per cento nei comuni con più di 30.000 abitanti, degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi”;

• va verificato il limite di firme necessarie per la richiesta di referendum ai sensi dell’art.18, comma 1, lettera a) che integra l’articolo 50 della legge regionale n. 1 del 1993: “il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare non può superare il 1 o per cento e, nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, il 5 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del consiglio comunale”;

• va verificato il termine per la raccolta delle sottoscrizioni ai sensi dell’art.18, comma 1, lettera b) che integra l’articolo 50 della legge regionale n. 1 del1 993: “2-bis. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a centottanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum”;

• va ridotto il quorum per la validità del referendum ai sensi dell’art.18, comma 1, lettera b): “2-ter. Per la validità dei referendum è necessaria la partecipazione di non più del 30 per cento degli aventi diritto al voto nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, non più del 25 per cento degli aventi diritto al voto nei Comuni con più di 5.000 abitanti”; a questo proposito rileviamo come la soglia definita dalla legge sia quella massima ma nell’intento del legislatore è sottintesa la possibilità da parte dei Comuni di applicare una ulteriore diminuzione e quindi auspichiamo che tale punto possa essere oggetto di discussione all’interno della Commissione Statuto e Regolamenti;

• va previsto l’invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum ai sensi dell’art.18, comma 1, lettera b): “2-quater. L’amministrazione comunale assicura l’invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum”;

• non previsto dalla legge ma per noi auspicabile è l’ascolto delle osservazioni e dei suggerimenti della cittadinanza sugli strumenti da adottare in materia di democrazia diretta e partecipata;

Tutto ciò premesso il Consiglio·comunale impegna il Sindaco e la Giunta:

• a riferire in tempi rapidi in Consiglio comunale sull’utilizzo degli strumenti di democrazia diretta in ambito comunale nelle ultime due consigliature;

• ad attivare la Commissione Statuto e Regolamenti al fine di predisporre entro il 30 settembre, e una proposta di delibera in ordine alla modifica dello Statuto;

• a predisporre le modalità con cui la cittadinanza possa formulare pareri, osservazioni è suggerimenti in riferimento al rafforzamento degli strumenti di democrazia diretta e partecipata;

• ad organizzare un’Assemblea pubblica, entro il 30 ottobre 2015, per illustrare le risultanze dell’istruttoria sull’utilizzo degli strumenti di democrazia diretta a livello comunale, il parere della Commissione Statuto e Regolamenti e le osservazioni depositate dai cittadini.

MoVimento 5 Stelle
Gabriella Santuliana
Giovanni Rullo