Trainotti si oppone alla delibera urbanistica del comune di Ala per evidenti irregolarità

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Presidente del Consiglio
Sindaco
Segretario

 

Oggetto: opposizione al verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 08.05.2017 “Variante al PRG relativa alla ripianificazione dell’area produttiva di interesse provinciale soggetta a piano attuativo, identificata dalle p.f. 933/3-933/4-933/5-933/6-933/7 in C.C. Ala ai sensi dell’art. 54 comma 4 della L.P. n.15/2015 -legge sul governo del territorio – adozione.
La variante al PRG oggetto della delibera di cui sopra si configura quale stralcio anticipato della revisione generale allo strumento urbanistico comunale in fase di approntamento.
Non si comprende la motivazione reale dell’operazione se non quella di sottrarre l’area al giudizio degli organi competenti per la pianificazione urbanistica del territorio ed alla normale prassi tecnico procedurale che la variante comporta, creando uno situazione di fatto non più reversibile all’insaputa di operatori del settore e della cittadinanza alense.
Ciò premesso si segnalano tre punti che viziano la legittimità della delibera e che rendono inevitabile l’accoglimento dell’opposizione.

1. L’incompatibilità alla votazione della quasi totalità dei consiglieri comunali in quanto soci di “Cassa rurale della Bassa Vallagarina” partecipata di “Casse rurali trentine”, banca proprietaria dell’area oggetto di variante tramite la propria società “Centrale soluzioni immobiliari s.r.l.”. Appare evidente l’obbligo di astensione dei consiglieri comunali.

2. Espressione di parere di regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione a firma del Geom. Luciano Baldi in sostituzione del Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico Ing. Pretti, del Segretario comunale Dott. Moz e del Vice-Segretario comunale Dott. Lavarini. Non si comprende a quale titolo e con quale delega il Geom. Baldi abbia potuto sostituirsi ai dirigenti comunali nelle loro competenze.

3. Dalla lettura di quanto contenuto nella delibera del consiglio comunale e dalla documentazione fornita si rilevano inesattezze inerenti la classificazione urbanistica delle aree e dell’intero contesto, tali da inficiare la regolarità della delibera.
Viene rilevato nella delibera che “l’area produttiva in oggetto situata a sud della sp 117 ed individuata nel vigente PRG con destinazione“ aree produttive del settore secondario di interesse locale, è identificata dalle pp.ff. 933/3 933/4 933/5 933/6 933/7 933/9 in c.c. Ala, cosa che non è veritiera in quanto trattasi di area industriale artigianale di interesse provinciale.
La stessa cartografia del PUP non pone nessun distinguo sull’area.
Le norme tecniche di attuazione del Comune di Ala all’articolo 2.4 classificano le particelle in oggetto con “aree industriali e artigianali”.
Con riferimento alle indicazione del PUP e come indicato in cartografia secondo il PRG 1998, vengono individuate le zone industriali esistenti di interesse provinciale oppure di interesse locale in questo ultimo caso sono denominate zone artigianali. Quindi la cartografia con opportuna retinatura individua distintamente le zone industriali a valenza provinciale e le zone artigianali di interesse locale.
Nelle zone industriali di interesse locale denominate artigianali sono ammesse più possibilità di utilizzo dell’area e degli stabili, in quanto è possibile allestire al proprio interno degli spazi per vendita al dettaglio per alcune categorie di prodotti, elencati al comma 4 bis dell’articolo 2.4. delle norme tecniche di attuazione del PRG variante al 1998.
Ciò che nelle zone a carattere industriale di valenza provinciale non risulta possibile.

Che la dichiarazione del tecnico comunale sia frutto di un errore appare palese in quanto anche la 3^ commissione consigliare permanente per il territorio e l’ambiente del Comune di Ala nella seduta del 27 aprile 2017, (dove il tecnico geom. Baldi era presente e sottoscrive il verbale in qualità di segretario) afferma che la variante al PRG è relativa alla pianificazione dell’area produttiva di interesse provinciale soggette a piano attuativo… ora scaduto in quanto sono decorsi i 10 anni dalla sua approvazione.
Analoga conferma avviene ed è rilevabile sulla destinazione di zona nel certificato di destinazione urbanistica di data 9.11.2016 prot. 17978 allegata al rogito notarile, dove le particelle in oggetto sono dichiarate aree industriali e artigianali di interesse provinciale esistenti.
Il CDU appare predisposto sempre dal geom. Baldi e sottofirmato dal Segretario comunale di Ala dott. Moz.
La variante al PRG di Ala, relativa alle aree in oggetto, suddivide l’area in questione in una parte soggetta a zona di lottizzazione sempre confermando la zona industriale e artigianale di interesse provinciale, mentre stralcia le due zone relative alle p.ed.d. 1364, 1365, 1265 c.c. Ala individuandole con zone industriali e artigianali di interesse locale. Vi è il dubbio che non vi sia quindi la rispondenza del PRG approvato con il PUP stesso.

In particolare si rileva come nell’edificio p.ed. 1364 vengano svolte attività che non sembrano risultare consone ai dettami della disciplina urbanistica, dove infatti su una parte viene svolta una attività di vendita gomme, e una su una parte dello stabile viene svolta un attività di vendita prodotti di giardinaggio e agricoli. Quest’ultima attività esercitata a seguito della SCIA di data settembre 2014, attività intrapresa quindi dopo che la lottizzazione autorizzata in data 17.12.2002 con d.c.c. n. 42 era decaduta.
L’articolo 1.4 comma 7 delle n.t.a. del Comune di Ala stabilisce che alla scadenza dei piani attuativi nelle aree interessate sono ammessi solo gli interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo senza alterazione di volumi.
Le aree libere non sono edificabili, ma vi sono ammesse le normali opere di miglioramento agricolo, la realizzazione di impianti e infrastrutture pubblici o finalizzi alla conduzioni dei fondi.
E’ chiaro quindi che quanto approvato pone delle problematiche di non poco conto, in quanto alcune destinazioni d’uso e l’occupazione delle aree e terreni a sud dello stabile p.ed.1364 non paiono in sintonia con il piano regolatore del comune di Ala, ciò che non pare indicato dal geom. Baldi, firmatario del parere di regolarità della delibera comunale.

Lo scrivente rinnova la propria opposizione al verbale in oggetto e ne chiede l’annullamento.
Nel caso di rigetto dell’opposizione chiede risposta alle sue note.

Ala 01.06.2017


Consigliere M5S Comune di Ala

Angelo Trainotti