Vitalizi: annullare la legge

immagine-istanza-di-annullamentoLa legge regionale “scandalo” n. 6 del 2012 è da annullare. Questo pomeriggio abbiamo depositato apposita istanza presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale. Non ci siamo dimenticati del tempo che gli altri stanno perdendo da mesi: sette giorni per rispondere. Ora vediamo se anche questa volta scriveranno che non è stato il M5S a scoprire la “gabola”.

(di seguito il testo dell’istanza)

All’Ufficio di Presidenza del Consiglio della Regione Trentino Alto Adige

ISTANZA DI ANNULLAMENTO D’UFFICIO DELLA LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 21 SETTEMBRE 2012 PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 44 COMMA 1 DELLO STATUTO SPECIALE

L’articolo 97 della Costituzione recita che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell’amministrazione” e che “nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari“.
L’articolo 16 comma 2 della legge regionale n. 6 del 21 settembre 2012 afferma che “l’Ufficio di Presidenza è delegato ad emanare il Testo Unificato, coordinando la normativa in vigore, nonché il Regolamento di esecuzione della presente legge“.
La norma viola l’articolo 44 comma 1 dello Statuto Speciale del Trentino Alto Adige il quale dispone che: “la Giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione. Ad essa spettano: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale“.
Ne consegue che il Regolamento di esecuzione emanato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e il relativo Testo Unificato sono affetti da illegittimità per violazione dello Statuto Speciale nella parte sopra citata. Tale illegittimità è motivo di annullamento del Regolamento e determina i suoi effetti “ex tunc” cioè con efficacia retroattiva, fatti salvi gli effetti irrimediabilmente esauriti, in quanto un atto amministrativo illegittimo non genera diritti acquisiti.
Chiediamo quindi che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dichiari l’immediato annullamento d’ufficio della legge regionale n. 6 del 21 settembre 2012, il Regolamento di esecuzione, il Testo Unificato e le delibere conseguenti, in autotutela amministrativa.
Rimaniamo in attesa di sollecito riscontro entro e non oltre sette (7) giorni dalla data di ricevimento della presente.