M5S interroga il sindaco di Ala sulla mole consistente di errori nei versamenti determinati di IMIS, IMU, TARES, IMI

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Preg.mo Sig. Sindaco del Comune di Ala

Ala 10.06.2016

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta relativa a: «Diritto alla restituzione al contribuente di pagamenti»

Faccio riferimento alla Sua comunicazione, Prot. n. 8944 del 9 giugno 2016, in risposta all’interrogazione concernente il «Diritto alla restituzione al contribuente di pagamenti», da me presentata in data 6 maggio 2016, Prot. n. 7016, e desidero preliminarmente ringraziarLa per le delucidazioni in merito fornite.
Tuttavia mi corre l’obbligo di rappresentarLe quanto ulteriormente segue.

Nella nota di risposta alla mia interrogazione scritta, di cui in oggetto, Lei ha affermato che: «Quanto disposto dall’Art. 2, comma 3, del Regolamento IMIS, si riferisce al caso in cui il contribuente, sulla base del principio stabilito dall’art. 6, comma 4, della Legge Provinciale 14/2014, abbia dichiarato un valore superiore a quello di riferimento fissato dal Comune».
Detti valori di riferimento, aggiunge, «costituiscono limitazione del potere di accertamento del Comune se l’imposta è stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello versato», ma nulla viene specificato, nella Sua replica, sulla destinazione delle maggiori somme introitate dall’Amministrazione Comunale di Ala e sul diritto alla restituzione ai contribuenti, oggetto, peraltro, della mia stessa interrogazione scritta.
Silenzio oltremodo singolare che potrebbe comunque trovare una spiegazione plausibile proprio nel testo integrale della norma regolamentare: infatti il citato Art.2, comma 3, del Regolamento IMIS del Comune di ALA (TN) recita testualmente:«Qualora il contribuente abbia dichiarato o abbia autonomamente determinato la base imponibile su valori superiori a quelli stabiliti ai sensi del presente articolo, non compete ad esso alcun rimborso relativamente alla maggior imposta conseguentemente versata».
Ciò in forte controtendenza e, fatto ancora più grave, in palese contrasto con quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale, dal momento che, sia per l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), istituita dalla Provincia Autonoma di Trento con L.P. 30/12/2014, n.14, quanto nei confronti di tutti gli altri tributi locali (IMU, TARES, IMI) , si è verificata una consistente mole di erronei versamenti determinati soprattutto dalla contemporanea presenza di due distinte obbligazioni da assolvere, sia nei confronti dello Stato, quanto nei confronti dei Comuni. Circostanza questa che ha reso necessario il varo di diversi provvedimenti atti a favorire lo svolgimento delle procedure di rimborso da parte degli Enti locali.
Ritengo infatti che Ella non possa ignorare l’art. 724 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) il quale, al comma 1, recita testualmente: «A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all’imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l’istanza di rimborso va presentata al comune che, all’esito dell’istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico.
E’ lampante come il dettato della Legge di Stabilità 2014 diverga totalmente con l’Art.2, comma 3, del Regolamento IM.I.S. emanato dal Comune di Ala, il quale nega “qualunque rimborso relativamente alla maggior imposta conseguentemente versata».
E’ appena il caso di sottolineare che la predetta norma nazionale abbia trovato seguito, sia nel recente Decreto Interministeriale del 24 febbraio 2016, che nella recentissima Circolare del MEF N.1/DF del 14 aprile 2016, volte a dettare ampi chiarimenti sulle procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili dei tributi locali.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, voglia Codesto Spettabile Sig. Sindaco del Comune di Ala (TN) accertare se l’art. 2, comma 3, del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (I.M.I.S.), approvato con deliberazione n. 24 del Consiglio Comunale del Comune di Ala (TN) in data 12.03.2015:

1) possa risultare in contrasto con la normativa vigente;

2) possa aver procurato un danno erariale per la mancata restituzione alle Amministrazioni competenti di somme indebitamente incassate dal Comune di Ala (TN);

3) possa aver determinato un’ ingiustificata appropriazione e/o sottrazione di denaro nei confronti di quei cittadini che abbiano involontariamente ed erroneamente effettuato versamenti non dovuti.

Tutto cio’ premesso Interrogo la S.V per conoscerne gli intendimenti e quanto vorra’ disporre nel merito.

Grato per l’attenzione prestata, Le comunico che, in assenza di una Sua gradita risposta che dovrà pervenire entro il termine di 10 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente nota, procederò ad informare i competenti Organi Giurisdizionali della Magistratura Ordinaria e Contabile e contestualmente anche ai sensi dell’art.328 del codice penale la diffido ad adempiere agli atti di cui sopra entro 30 giorni .

Distinti saluti

 

Consigliere M5S Comune di Ala
Angelo Trainotti