Day of immobile persons and of power chairs

Giornata di mobilitazione per i diritti di circolazione delle persone in carrozzina e scooter.

L’utilizzo su strada di carrozzine e scooter elettrici è da sempre oggetto di poca chiarezza da un punto di vista normativo.

  • Dove si può transitare con le carrozzine elettriche e lo scooter per disabili?
  • E’ necessaria l’assicurazione per la carrozzina catalogata come ausilio Medico e non omologata come veicolo a tutti gli effetti?

Sono solo alcune delle domande più frequenti che gli utilizzatori di questi mezzi pongono alle autorità dello Stato e ai Ministeri competenti della Repubblica.


Le macchine per uso di invalidi ,asservite da motore, rientranti tra gli ausili medici sono considerate veicoli speciali ad uso delle persone di qualsiasi età non deambulanti.

Pertanto, la circolazione su strada di dette macchine deve ritenersi non più assimilata a quella dei pedoni.

Conseguentemente, in assenza di specifiche prescrizioni o divieti da parte degli Enti proprietari delle strade, la circolazione su strada delle macchine per uso invalidi deve ritenersi disciplinata da eventuali commi integrativi della presente Legge che deve prevederli e considerarli come veicoli speciali.

Tali veicoli speciali possono e devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino o siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine  destro della carreggiata sia sulle strade a doppio senso di marcia dei veicoli  sia sulle strade a senso unico di marcia  con un dispositivo aggiunto che le renda visibili e in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione e così da garantire maggiore sicurezza a tali mezzi, in considerazione anche delle basse velocità che essi  sono costretti a tenere.

In tale quadro, come peraltro confermato anche dal Ministero dell’interno, devono essere rispettati, ai fini della circolazione su strada o altro, i precisi limiti costruttivi posti dal legislatore con l’articolo 196 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 , modificandone tuttavia, se necessario eventuali parametri limitativi della libertà e sicurezza di movimento su strada o altro che si rendessero necessari e aggiornandoli alla Normativa europea (Va infine rivisto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada), entro il quale le macchine in questione devono rientrare al fine di potere essere ritenuti e considerati veicoli speciali, fatto salvo lo scopo di evitare eccessi nella loro costruzione e commercializzazione, posto che sono destinati esclusivamente al servizio di soggetti in particolari condizioni fisiche o psichiche.

In definitiva, la  nuova normativa con tutte le precisazioni e puntualizzazioni e gli adeguamenti necessari a garantire la circolazione di tali mezzi in sicurezza deve consentire la circolazione di tali veicoli speciali in aree aperte al traffico o altro percorso dotando i mezzi stessi di adeguati sistemi di sicurezza e di segnalazione che si rendessero necessari a causa della ridotta velocità e la tenuta della strada rispetto agli altri veicoli circolanti.

Le macchine in questione dovranno essere coperte da assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria con un costo a cura delle USL che le prescrivono   dell’80 % e con il rimanente 20% a carico dell’utente non deambulante, se sopra un determinato limite reddituale o a totale carico delle USL, se sotto detto limite reddituale.