Degasperi interroga sul P.r.g. di Arco

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Pubblichiamo il testo dell’interrogazione presentata oggi dal Consigliere Provinciale Filippo Degasperi riguardo al PRG di Arco e che prende le mosse dal lavoro svolto sul territorio dai Consiglieri Comunali Lorenza Colò e Giovanni Rullo assieme alle associazioni ambientaliste.

MoVimento 5 Stelle

il consigliere provinciale
Filippo Degasperi

i consiglieri del comune di Arco
Giovanni Rullo
Lorenza Colò


Trento, 13 ottobre 2016

Egregio Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n. 3619

Premesso che:

– con delibera della Giunta provinciale n. 1167 di data 8 luglio 2016 è stata approvata in via definitiva la disciplina del piano attuativo ai fini speciali per attività produttive di Patone n. 13 del PRG di Arco;

– il Consiglio comunale di Arco in data 26 settembre 2016 ha approvato in prima adozione il piano attuativo dell’area produttiva;

– l’intera area ricade in area di tutela ambientale secondo la carta delle tutele paesaggistiche previste dal PUP;

– il piano è soggetto alla disciplina urbanistica dell’art. 26 delle NTA del PRG di Arco che prescrive:

“ART. 26 – AREE PER IMPIANTI DI STOCCAGGIO, TRATTAMENTO E BETONAGGIO

1.Sono aree destinate allo svolgimento delle attività inerenti:

  • il deposito, il riciclaggio e la lavorazione dei materiali inerti, derivanti da scavi e demolizioni;
  • il betonaggio;
  • la commercializzazione dei materiali trattati.

Altre attività di riciclaggio possono essere autorizzate dall’Amministrazione comunale sulla base di una specifica convenzione, che definisca i materiali trattati, le quantità movimentate, le modalità di lavorazione ed il bacino di raccolta;

2.Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

  • rapporto di copertura massimo dei capannoni: 10%
  • rapporto di copertura massimo delle tettoie: 30%
  • rapporto di utilizzo interrato massimo: 10%
  • altezza massima dei fabbricati: ml 10
  • distanza dai confini: vedi art. 5
  • distanza dai fabbricati: vedi art. 5
  • distanza dalle strade: vedi art. 5
  • dotazione di parcheggi: vedi art. 9;
  • rapporto verde alberato minimo: 20 %;

3.Le aree per impianti di stoccaggio e trattamento sono contraddistinte dalla simbologia “PA13”.  Ogni intervento è subordinato alla predisposizione di un piano attuativo a fini speciali, progettato sulla base delle prescrizioni ed indicazioni formulate nell’articolo specifico”.

Visto che:

– La relazione illustrativa accompagnatoria del piano indica genericamente l’attività di stoccaggio, trattamento e betonaggio che interesserà i lotti 1-8 del comparto 2 dell’area interessata, senza specificare quali materiali verranno trattati. Tenuto conto che per ogni materiale esistono normative specifiche da rispettare e conseguenti tutele ambientali da garantire, questa mancanza pare grave. Infatti le disposizioni del piano devono farsi carico di eventuali opere di protezione ambientale (barriere per evitare emissioni in atmosfera, pannelli antirumore, impermeabilizzazioni anti inquinamento delle acque ecc…);

– Sul lotto 6 del comparto 2 (p.f. 3421/3 C.C. di Arco) insiste già oggi l’attività di trattamento di rifiuti urbani differenziati e di rifiuti speciali non pericolosi della ditta Galas Service;

– La ditta in parola nel 2011 ha chiesto il potenziamento della capacità di trattamento di rifiuti da 21.300 t/anno a 100.000 t/anno. La domanda è stata accolta dalla PAT a seguito della procedura di VIA riassunta nella relazione tecnica a cura dell’ing. C. S;

– Nella relazione citata alle pagine 9 e 10 viene chiaramente indicata la perimetrazione dell’attività autorizzata che consiste di una porzione della p.f. 3421/3. Si constata agevolmente che l’attività corrente non solo ricopre l’intera superficie del lotto 6 (p.f. 2421/3) ma anche interessa parte della contigua p.f. 3412/2 (lotto 5 del piano attuativo) di proprietà del sig. I. G. cui è riconducibile la ditta Galas Service srl;

– Si può ragionevolmente pensare che per effetto del forte incremento della capacità di lavorazione accordato alla ditta verrà occupato anche l’intero lotto 5. La modifica e l’estensione dell’attività di trattamento di rifiuti comporta per il disposto dell’art. 20 comma 1 lettera b) del D.lgs. 152/2006 l’attivazione della verifica di assoggettabilità ad una nuova procedura di VIA;

– Come sopra richiamato l’estensione della superficie rispetto a quanto autorizzato di fatto sarebbe già avvenuta, per cui già oggi si renderebbe necessaria la verifica di assoggettabilità;

– La relazione di VIA, come riportato al punto 2) di pag. 11, ha ritenuto adeguata l’attuale infrastrutturazione stradale per la gestione del traffico conseguente al potenziamento dell’impianto; pertanto l’ipotesi di un nuova strada non è stata presa in considerazione;

– Vista l’impossibilità per l’attuale infrastruttura stradale di assorbire l’intenso traffico, la Giunta provinciale, anche seguito dell’interrogazione n. 1661/XV, ha temporaneamente limitato a 40.000 t/anno la capacità dell’impianto in attesa del potenziamento del collegamento con la SS 45 bis;

– Il piano attuativo prevede una nuova strada di collegamento con la zona produttiva con carreggiata di 8 metri. Essa va ad insistere su aree agricole di pregio (art. 38 della L.P. 5/2008). La nuova arteria non è ad oggi prevista da nessuno strumento di pianificazione urbanistica. Il PRG vigente infatti prevedeva una diversa soluzione di potenziamento del collegamento di accesso;

– L’art. 37 comma 10 L.P. 5/2008 prescrive “Sono fatte salve le localizzazioni di opere o interventi in applicazione della disciplina di cui al comma 3 dell’articolo 31 o delle norme speciali della legge urbanistica o richiamate da essa, previa verifica, anche nell’ambito dell’autovalutazione dei piani settoriali o della valutazione d’impatto ambientale dei progetti, degli effetti derivanti dalla riduzione delle aree agricole, con particolare riferimento alla carta del paesaggio”;

Pertanto anche per effetto della realizzazione della nuova arteria si rende necessaria una nuova verifica di VIA;

– La quintuplicazione da 21.300 t/annue a 100.000 t/annue della capacità di trattamento del sito comporta, come riferito a pag. 62 della relazione dell’ing. C. S., l’accesso/recesso all’impianto di un mezzo ogni tre minuti nei giorni lavorativi. Se aggiungiamo la movimentazione materiali prodotta dagli altri 6 lotti del comparto 2 e di quella del comparto 1, si può facilmente prevedere la situazione di paralisi che verrà causata sulla SS. 45 bis, già attualmente congestionata, dall’elevato traffico aggiuntivo;

– La capacità autorizzata corrisponde a circa 5 volte la produzione di rifiuti urbani differenziati e di rifiuti speciali non pericolosi generati dalla CDV Alto Garda e Ledro. Pertanto il sito diverrà il terminale per una poderosa importazione di rifiuti provenienti da altre Comunità o da fuori provincia. La sua ubicazione in un territorio di elevato interesse turistico non pare certo essere delle più felici;

– Nelle prescrizioni del piano non ci sono riferimenti a quella relativa al rapporto minimo di verde alberato prescritta dall’art. 26 delle NTA del PRG. Dalle planimetrie allegate al piano attuativo pare pertanto non venga rispettato il criterio di riservare a verde alberato il 20% della superficie dei vari lotti. L’alberatura viene prescritta solo lungo il confine del comparto 2 con le aree agricole limitrofe;

– Malgrado l’area ricada in quelle a tutela ambientale non sono previste dal piano misure di salvaguardia del Rio Patone che scorre tra il comparto 1 e il comparto 2 (come evidenziato a pag. 39 della relazione di VIA) né appunto una adeguata superficie a verde alberato nelle aree di lavorazione dei materiali.

– Nonostante la presenza al confine sud del comparto 2 di edificio residenziale e in prossimità di un complesso di edifici denominato “Maso Giare”, che ospita anche attività agrituristiche, alcuna prescrizione specifica è prevista dal piano a tutela di questi insediamenti umani;

– Resta tutto da chiarire il ruolo di Trentino Sviluppo spa nell’attuazione del suddetto piano. Sembra volersi far carico degli oneri derivanti dalla realizzazione della nuova arteria (costi di espropri e di costruzione). Inoltre risulta proprietario dei lotti 7 e 8 del comparto 2 del piano.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

  1. Quali tipi di materiali verranno trattati nei lotti 1-4 e 7-8 del comparto 2 del sito e in funzione delle tipologie previste quali misure di tutela ambientale sono state previste;
  2. I motivi per i quali l’Amministrazione di Arco ha ritenuto di non dover assoggettare ad una nuova procedura di VIA l’estensione e le modifiche intervenute nell’attività di trattamento di rifiuti rispetto a quanto previsto nella precedente relazione dell’ing. C. S.;
  3. Le ragioni per cui il piano attuativo non prevede la superficie minima del 20 % del verde alberato come sarebbe previsto dall’ art. 26 delle NTA del PRG di Arco e perché non sono previste misure di protezione del rio Patone che attraversa l’area produttiva;
  4. Quali iniziative a tutela della salute e della vivibilità degli insediamenti circostanti saranno adottate, in relazione ad attività produttive ad elevato impatto ambientale;
  5. Se nel piano della mobilità dell’Alto Garda e Ledro sia stata affrontata la problematica del forte incremento del traffico di mezzi pesanti prodotto dalla movimentazione dei materiali tratti nell’area che andrà ad interessare in particolare la SS 45 bis già oggi sofferente;
  6. Gli scopi che si prefigge Trentino Sviluppo in relazione agli ingenti investimenti di cui sembra volersi far carico per l’infrastrutturazione dell’area;
  7. L’ammontare delle spese già sostenute da Trentino Sviluppo spa e quelle previste;
  8. Quali attività si intendono insediare sui lotti di proprietà di Trentino Sviluppo spa.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta

Cons. prov. Filippo Degasperi
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle