M5S Ala: Diritto alla restituzione al contribuente di pagamenti non dovuti. Appropriazione/sottrazione di denaro del cittadino?

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Preg.mo Sig. Sindaco del Comune di Ala

Ala 29.08.2016

Oggetto : Comune di Ala. Diritto alla restituzione al contribuente di pagamenti non dovuti.
Appropriazione/sottrazione di denaro del cittadino?

Il Consiglio comunale di Ala ha approvato in data 29.02.2016 con delibera n.12 il “Regolamento comunale per la disciplina dell’IMIS” .
All’art.2 punto 3 recita : “Qualora il contribuente abbia dichiarato o abbia automaticamente determinato la base imponibile su valori superiori a quelli stabiliti ai sensi del presente articolo, non compete ad esso alcun rimborso relativamente alla maggior imposta conseguentemente versata”.
Tale articolato non appare legittimo e puo’ determinare grave danno al contribuente con ingiustificata appropriazione e/o sottrazione di denaro di quei cittadini che abbiano involontariamente ed erroneamente effettuato versamenti non dovuti.
Su tale presupposti lo scrivente ha predisposto un’opposizione anch’essa respinta recentemente coi soli voti dei consiglieri di maggioranza senza spiegarne le motivazioni.
Molti cittadini alensi si sentono derubati da questo regolamento considerato una “truffa” ai danni del contribuente e chiedono che la popolazione venga informata tramite i quotidiani locali di quanto approvato dalla maggioranza consiliare del Comune di Ala .

Motivazioni dell’opposizione.
Nel Regolamento per la “DISCIPLINA DELL’IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE” (I.M.I.S.), approvato con Deliberazione n. 12 del Consiglio Comunale del Comune di ALA (Provincia di Trento), in data 29.02.2016, nel Titolo I – Disposizioni Generali, l’art.2, comma 3, recita testualmente: “Qualora il contribuente abbia dichiarato o abbia autonomamente determinato la base imponibile su valori superiori a quelli stabiliti ai sensi del presente articolo, non compete ad esso alcun rimborso relativamente alla maggior imposta conseguentemente versata”.

Detta disposizione regolamentare viene a porsi in contrasto con il Regolamento per la “DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE” (I.U.C.), approvato con Deliberazione n. 20 del Consiglio Comunale del Comune di ALA (Provincia di Trento), in data 29.05.2014, il quale, al comma 1 dell’Art.51 (Rimborsi e compensazioni), recita testualmente: “1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione”.

Perplessità desta la circostanza per la quale due Regolamenti comunali, emanati dal medesimo Organo deliberante ed entrambi appartenenti alla medesima matrice fiscale-tributaria, trattino la fattispecie concernente il rimborso di somme percepite e non dovute, in maniera diametralmente opposta.

Inoltre, il predetto Art.2, comma3, del citato Regolamento I.M.I.S, si pone anche in contrasto con l’art. 724 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) il quale, al comma 1, recita testualmente: “A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all’imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l’istanza di rimborso va presentata al comune che, all’esito dell’istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l’eventuale quota a carico dell’erario che effettua il rimborso ai sensi dell’articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725.” Si deve precisare che le procedure previste dall’art. 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, riguardavano inizialmente la sola imposta municipale propria (IMU). Successivamente è intervenuto l’art. 1, comma 4, del D. L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 il quale ha esteso tali procedure a tutti i tributi locali.

In aggiunta, il predetto Art.2, comma3, del Regolamento per la “DISCIPLINA DELL’IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE” (I.M.I.S.), approvato in data 12.03.2015, con Deliberazione n. 24 del Consiglio Comunale del Comune di ALA (Provincia di Trento), si pone nuovamente in contrasto con la recente Circolare n. 1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze M.E.F.), emanata in data 14 aprile 2016, la quale, al punto 2, recita testualmente: “2. VERSAMENTO IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO AL COMUNE COMPETENTE E/O ALLO STATO (ART. 1, COMMA 724, DELLA LEGGE N. 147 DEL 2013, ART. 3, COMMA 1 E ART. 5 DEL DECRETO 24 FEBBRAIO 2016). Il comma 1, dell’art. 3, del decreto disciplina le ipotesi di cui al comma 724 (3) dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, vale a dire i versamenti effettuati, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2012, in misura superiore all’importo dovuto”.

Nella sopracitata Circolare n.1/DF del MEF, emanata in data 14.04.2016, si precisa ancora testualmente: “si deve evidenziare che l’art. 1 del decreto 24 febbraio 2016 ha stabilito che le stesse riguardano prioritariamente:

l’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

la maggiorazione standard del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Maggiorazione TARES), di cui all’art. 14, comma 13, del medesimo D. L. n. 201 del 2011;

l’imposta municipale immobiliare (IMI), istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3;

l’imposta immobiliare semplice (IMIS), istituita dalla Provincia autonoma di Trento con la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

Consigliere M5S Comune di Ala
Angelo Trainotti