Mozione scritta: attendere esito impugnative prima di avviare il recepimento della «Buona Scuola»

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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Trento, 13 ottobre 2015

Egregio Signor

Bruno Dorigatti

Presidente del Consiglio Provinciale

SEDE

CRITICITA’ NEL RECEPIMENTO IN AMBITO PROVINCIALE DELLA LEGGE DI RIORDINO DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Proposta di mozione n.

Nella Gazzetta ufficiale del 15 luglio 2015, n. 162 è stata pubblicata la legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti). Il provvedimento, composto di un unico articolo con 212 commi, è finalizzato a dare attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche “per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza” (art. 1, comma 1).

La Provincia ha approvato nel 2006 la legge provinciale n. 5, contenente una disciplina organica del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino con opportune forme di raccordo con il sistema educativo nazionale. Tale legge definisce l’organizzazione, nonché la tipologia delle funzioni e delle prestazioni del servizio educativo, compresi gli interventi per l’esercizio del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, gli ordinamenti e i relativi piani di studio, le risorse umane e strumentali, i rapporti tra i soggetti del sistema educativo provinciale, la comunità e le sue istituzioni, con particolare attenzione alla tutela delle minoranze linguistiche locali.

Con la citata l. p. n. 5 del 2006 la Provincia ha promosso, inoltre, il coordinamento delle politiche educative con quelle sociali, sanitarie, culturali, ambientali e sportive, nonché con il mondo della cooperazione per realizzare, valorizzando competenze e risorse, progetti e azioni che rendano effettivi il diritto all’istruzione e alla formazione lungo l’intero arco della vita.

Rileva, altresì, la l.p. n. 21 del 1987 in materia di ordinamento della formazione professionale, variamente coordinata con gli interventi di politica del lavoro di cui alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19,

La legge n. 107 del 2015 è stata impugnata davanti alla Corte costituzionale da due regioni: Veneto (ric. n. 85/2015) e Puglia (ric. n. 88/2015), che hanno censurato la medesima, in quanto ritenuta invasiva degli ambiti di competenza regionale.

Le violazioni rilevate dalle regioni ricorrenti si radicano sugli artt. 97, 117, commi 2, 3 e 4, 118 e 120 della costituzione, tenuto conto del complesso quadro delle competenze legislative in ordine alle materie istruzione e formazione professionale. L’art. 117, comma 2, lett. n), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia “norme generali sull’istruzione”, evocando una competenza comprensiva delle disposizioni dirette a definire la struttura portante del sistema nazionale di istruzione, laddove sia necessaria un’applicazione unitaria e uniforme sull’intero territorio nazionale. Il successivo comma 3 inserisce tra le materie di competenza concorrente “l’istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale”, cui fa riscontro la collocazione della materia istruzione e formazione professionale nella competenza residuale regionale secondo gli indirizzi della giurisprudenza costituzionale, vincolata al rispetto dei limiti di cui all’art. 117, comma primo, della costituzione.

La trasposizione della citata legge n. 107 del 2015 in ambito locale determina problemi di compatibilità con il quadro statutario delle competenze (in combinato disposto con la clausola «di maggior favore» di cui all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001), di tipo secondario relativamente all’istruzione, (art. 9, comma 1, n. 2), di tipo primario relativamente all’addestramento e formazione professionale, (art. 8, comma 1, n. 29), dettagliate dalle norme di attuazione susseguitesi nel tempo, che hanno dato completezza alle disposizioni statutarie, anche sul piano dell’organicità degli interventi organizzativi e gestionali, in una dimensione che ha riconosciuto sul piano legislativo l’autonomia delle istituzioni scolastiche provinciali e il coinvolgimento attivo degli organi collegiali (il collegio dei docenti e il consiglio di classe).

Vari sono i punti di criticità della citata legge n. 107 del 2015.

Demandare ad es. la puntuale definizione dell’offerta formativa alle strutture ministeriali determina un’evidente lesione delle competenze legislative riconosciute dalla costituzione alle regioni con conseguente marginalizzazione del loro ruolo, limitato ad esprimere mere valutazioni in sede di Conferenza Stato-Regioni, violando altresì l’autonomia amministrativa delle stesse in relazione all’impossibilità di tener conto delle peculiarità locali sotto un profilo socio-culturale ed economico.

Il dimensionamento della rete scolastica e le relative scelte programmatico-gestionali si pongono, del resto, in stretta connessione con le caratteristiche delle varie realtà territoriali, la cui cognizione e valutazione non può che essere rimessa agli organi locali.

Discutibile appare, inoltre, la previsione (art. 1, comma 64) con decorrenza dall’anno scolastico 2016/2017 della determinazione dell’organico su base regionale con decreti ministeriali, sentita la conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, in un limite massimo, con evidente compressione della competenza legislativa regionale da parte dello Stato.

Tra l’altro sono previsti puntuali criteri per la determinazione dell’organico stesso, posto che il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Inoltre a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Compete, poi, agli uffici scolastici regionali (che sono organi periferici dello stato), su indicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definire l’ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando:

  1. a) la popolazione scolastica;
  2. b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;
  3. c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto (art. 1, comma 66).

L’attribuzione a organi periferici dello Stato della competenza a definire l’ampiezza degli ambiti territoriali è stata censurata dalle regioni ricorrenti in quanto lesiva della competenza legislativa e amministrativa regionale in materia di istruzione.

Rileva, inoltre, la ridefinizione delle competenze del dirigente scolastico (commi 78 – 94), il quale ha la responsabilità della gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali con lesione dell’autonomia degli organi collegiali, in particolare del consiglio d’istituto, per effetto dell’accentramento in un organo monocratico delle competenze di programmazione, organizzative e gestionali (art. 1, comma 78). In tal modo gli organi collegiali vengono svuotati delle loro funzioni essenziali. Pensiamo al consiglio d’istituto che, diversamente dal passato, non definisce gli indirizzi dell’offerta formativa (POF), posto che è il dirigente scolastico a dettare gli indirizzi per le attività della scuola. Il collegio dei docenti verrebbe inoltre a perdere i “compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative” che l’art. 24 della legge provinciale sulla scuola gli attribuisce, riducendo la propria attività ad una mera presa d’atto di quanto già definito dall’organo dirigenziale senza alcun potere deliberativo e, quindi, di effettiva incisione nel processo educativo.

Sul piano applicativo il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato, purché in coerenza con il piano dell’offerta formativa. Esso si perfeziona con l’accettazione del docente. Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica e può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Risultano, altresì, lesive del riparto di competenze le disposizioni (art. 1, commi 180 e 181) che affidano al legislatore delegato con criteri connotati da notevole vaghezza il compito di definire il sistema di formazione iniziale dei docenti, nonché l’istituzione di percorsi di formazione che integrano le competenze disciplinari e pedagogiche degli stessi, senza prevedere margini di intervento da parte del legislatore regionale.

Ciò posto, è di tutta evidenza che la ridefinizione dell’assetto scolastico da parte della legge n. 107 del 2015, laddove recepita in ambito provinciale, inciderebbe in modo lesivo, comprimendone gli ambiti, sull’autonomia gestionale e amministrativa delle istituzioni scolastiche riconosciuta dallo statuto e dalle norme di attuazione, attuata compiutamente a livello legislativo (l.p. nn. 5 del 2006 in materia di sistema educativo provinciale e 21 del 1987 in materia di ordinamento e formazione professionale) e dettagliata sul piano applicativo dalla relativa disciplina regolamentare.

Vero è, peraltro, che la legge statale n. 107 del 2015 fa salve (art. 1, comma 77) le diverse determinazioni che le province autonome hanno adottato e che possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici provinciali. Inoltre l’art. 1, comma 211 prevede che le disposizioni contenute nella citata legge n. 107 del 2015 si applichino nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Ciò premesso, a fronte delle criticità di contenuto della citata legge n. 107 del 2015 in relazione a plurime previsioni invasive di competenze regionali e dei contenziosi costituzionali promossi, rileva l’opportunità di attendere, prima di avviare eventuali percorsi di recepimento della citata legge, l’esito delle impugnative.

Ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Trento impegna la Giunta a

  1. a fronte delle criticità di contenuto della citata legge n. 107 del 2015 e dei contenziosi costituzionali promossi dalle regioni Veneto e Puglia ad attendere l’esito delle impugnative prima di avviare eventuali percorsi di recepimento della legge medesima.

 

Cons. prov. Filippo Degasperi
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle