Legge 22 maggio 2015, n. 68: Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

 

 

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Dopo il titolo  VI  del  libro  secondo  del  codice  penale  e'
inserito il seguente: 
    «Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente. 
    Art. 452-bis. (Inquinamento  ambientale).  -  E'  punito  con  la
reclusione da due a sei anni e con la multa da  euro  10.000  a  euro
100.000  chiunque  abusivamente  cagiona  una  compromissione  o   un
deterioramento significativi e misurabili: 
      1)  delle  acque  o  dell'aria,  o   di   porzioni   estese   o
significative del suolo o del sottosuolo; 
      2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria,  della
flora o della fauna. 
    Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta  o
sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale,  storico,  artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di  specie  animali  o
vegetali protette, la pena e' aumentata. 
    Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza  del  delitto  di
inquinamento ambientale). - Se da uno dei fatti di  cui  all'articolo
452-bis deriva, quale conseguenza non voluta  dal  reo,  una  lesione
personale, ad eccezione delle ipotesi  in  cui  la  malattia  ha  una
durata non superiore ai  venti  giorni,  si  applica  la  pena  della
reclusione da due anni e sei mesi a sette  anni;  se  ne  deriva  una
lesione grave, la pena della reclusione da tre a  otto  anni;  se  ne
deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro  a
nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da  cinque
a dieci anni. 
    Nel caso di morte di piu' persone, di lesioni  di  piu'  persone,
ovvero di morte di una o  piu'  persone  e  lesioni  di  una  o  piu'
persone, si applica la pena che dovrebbe  infliggersi  per  l'ipotesi
piu' grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non
puo' superare gli anni venti. 
    Art. 452-quater. (Disastro ambientale). - Fuori dai casi previsti
dall'articolo  434,  chiunque  abusivamente   cagiona   un   disastro
ambientale e' punito con la reclusione da  cinque  a  quindici  anni.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 
      1)   l'alterazione   irreversibile   dell'equilibrio   di    un
ecosistema; 
      2)  l'alterazione  dell'equilibrio  di  un  ecosistema  la  cui
eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo  con
provvedimenti eccezionali; 
      3)  l'offesa  alla  pubblica  incolumita'  in   ragione   della
rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei  suoi
effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte  a
pericolo. 
    Quando il disastro e' prodotto in  un'area  naturale  protetta  o
sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale,  storico,  artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di  specie  animali  o
vegetali protette, la pena e' aumentata. 
    Art. 452-quinquies. (Delitti colposi  contro  l'ambiente).  -  Se
taluno dei fatti  di  cui  agli  articoli  452-bis  e  452-quater  e'
commesso per colpa, le  pene  previste  dai  medesimi  articoli  sono
diminuite da un terzo a due terzi. 
    Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente  deriva
il pericolo di inquinamento ambientale o di  disastro  ambientale  le
pene sono ulteriormente diminuite di un terzo. 
    Art. 452-sexies. (Traffico  e  abbandono  di  materiale  ad  alta
radioattivita'). - Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,
e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da  euro
10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente  cede,  acquista,  riceve,
trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene,  trasferisce,
abbandona  o  si  disfa  illegittimamente  di   materiale   ad   alta
radioattivita'. 
    La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il
pericolo di compromissione o deterioramento: 
      1)  delle  acque  o  dell'aria,  o   di   porzioni   estese   o
significative del suolo o del sottosuolo; 
      2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria,  della
flora o della fauna. 
    Se dal fatto deriva pericolo per  la  vita  o  per  l'incolumita'
delle persone, la pena e' aumentata fino alla meta'. 
    Art. 452-septies. (Impedimento del controllo).  -  Salvo  che  il
fatto costituisca piu'  grave  reato,  chiunque,  negando  l'accesso,
predisponendo  ostacoli  o  mutando  artificiosamente  lo  stato  dei
luoghi, impedisce, intralcia  o  elude  l'attivita'  di  vigilanza  e
controllo ambientali e di sicurezza e igiene del  lavoro,  ovvero  ne
compromette gli esiti, e' punito con la reclusione da sei mesi a  tre
anni. 
    Art.   452-octies.    (Circostanze    aggravanti).    -    Quando
l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o
concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal
presente titolo, le pene previste  dal  medesimo  articolo  416  sono
aumentate. 
    Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e'  finalizzata
a commettere taluno dei delitti previsti dal presente  titolo  ovvero
all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita'
economiche, di  concessioni,  di  autorizzazioni,  di  appalti  o  di
servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo
articolo 416-bis sono aumentate. 
    Le pene di cui ai commi primo e  secondo  sono  aumentate  da  un
terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici  ufficiali
o incaricati di  un  pubblico  servizio  che  esercitano  funzioni  o
svolgono servizi in materia ambientale. 
    Art. 452-novies. (Aggravante ambientale). - Quando un fatto  gia'
previsto come reato e' commesso allo scopo di eseguire uno o piu' tra
i delitti previsti dal presente titolo,  dal  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a  tutela
dell'ambiente, ovvero  se  dalla  commissione  del  fatto  deriva  la
violazione  di  una  o  piu'  norme  previste  dal   citato   decreto
legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che  tutela  l'ambiente,
la pena nel primo caso e' aumentata da un  terzo  alla  meta'  e  nel
secondo caso e' aumentata di un terzo.  In  ogni  caso  il  reato  e'
procedibile d'ufficio. 
    Art. 452-decies. (Ravvedimento operoso). - Le pene previste per i
delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per
delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai  sensi  dell'articolo
452-octies, nonche' per  il  delitto  di  cui  all'articolo  260  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, sono diminuite dalla meta' a due terzi  nei  confronti
di colui che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa  venga
portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla
messa in sicurezza, alla bonifica e,  ove  possibile,  al  ripristino
dello stato dei luoghi, e  diminuite  da  un  terzo  alla  meta'  nei
confronti di colui che aiuta concretamente l'autorita' di  polizia  o
l'autorita'    giudiziaria    nella    ricostruzione    del    fatto,
nell'individuazione degli  autori  o  nella  sottrazione  di  risorse
rilevanti per la commissione dei delitti. 
    Ove  il  giudice,  su  richiesta   dell'imputato,   prima   della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la
sospensione del procedimento  per  un  tempo  congruo,  comunque  non
superiore a due anni e prorogabile  per  un  periodo  massimo  di  un
ulteriore anno, al fine di consentire le attivita' di  cui  al  comma
precedente in corso di esecuzione, il  corso  della  prescrizione  e'
sospeso. 
    Art. 452-undecies. (Confisca).  -  Nel  caso  di  condanna  o  di
applicazione  della  pena  su  richiesta   delle   parti,   a   norma
dell'articolo 444 del codice  di  procedura  penale,  per  i  delitti
previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies,  452-septies
e 452-octies del presente codice,  e'  sempre  ordinata  la  confisca
delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto  del  reato  o
che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone
estranee al reato. 
    Quando, a seguito di condanna per uno dei  delitti  previsti  dal
presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed  essa  non
sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui
il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona  la
disponibilita' e ne ordina la confisca. 
    I beni  confiscati  ai  sensi  dei  commi  precedenti  o  i  loro
eventuali proventi sono messi  nella  disponibilita'  della  pubblica
amministrazione competente e vincolati all'uso per  la  bonifica  dei
luoghi. 
    L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi  in
cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza
e, ove necessario, alle attivita' di bonifica e di  ripristino  dello
stato dei luoghi. 
    Art. 452-duodecies. (Ripristino dello stato dei luoghi). - Quando
pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della  pena  su
richiesta delle  parti  a  norma  dell'articolo  444  del  codice  di
procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo,
il giudice ordina il  recupero  e,  ove  tecnicamente  possibile,  il
ripristino dello stato dei luoghi, ponendone  l'esecuzione  a  carico
del condannato e dei soggetti di cui all'articolo  197  del  presente
codice. 
  Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente  si
applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte  sesta  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia  di  ripristino
ambientale. 
    Art. 452-terdecies. (Omessa  bonifica).  -  Salvo  che  il  fatto
costituisca piu'  grave  reato,  chiunque,  essendovi  obbligato  per
legge, per ordine del giudice ovvero di  un'autorita'  pubblica,  non
provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello  stato  dei
luoghi e' punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e
con la multa da euro 20.000 a euro 80.000». 
  2. All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono premesse le seguenti  parole:  «Salvo  che  il
fatto costituisca piu' grave reato,»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli
242 e seguenti costituisce  condizione  di  non  punibilita'  per  le
contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo
evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1». 
  3. All'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «4-bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a
commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del
reato, salvo che appartengano a persone  estranee  al  reato.  Quando
essa  non  sia  possibile,  il  giudice  individua  beni  di   valore
equivalente di cui il condannato abbia  anche  indirettamente  o  per
interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca». 
  4. All'articolo 12-sexies, comma  1,  del  decreto-legge  8  giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola:  «416-bis,»
sono inserite le seguenti: «452-quater, 452-octies, primo  comma,»  e
dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,» sono inserite le
seguenti: «o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni,». 
  5. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «437,»
sono  inserite  le  seguenti:   «452-bis,   452-quater,   452-sexies,
452-septies,» e dopo la parola: «644» sono inserite le  seguenti:  «,
nonche' dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e successive modificazioni». 
  6. All'articolo 157,  sesto  comma,  secondo  periodo,  del  codice
penale, dopo le parole: «sono altresi' raddoppiati» sono inserite  le
seguenti: «per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo,». 
  7. All'articolo 118-bis, comma 1, delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271,  dopo  le  parole:  «del
codice» sono inserite le seguenti: «, nonche' per i  delitti  di  cui
agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice
penale,», dopo le parole: «presso la Corte di appello» sono  inserite
le seguenti: «nonche' all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari
accertamenti» ed e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti
di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del
codice penale e all'articolo 260 del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, ne da' altresi' notizia  al
Procuratore nazionale antimafia». 
  8. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno  2001,
n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: 
      «a)  per  la  violazione  dell'articolo  452-bis,  la  sanzione
pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; 
      b) per la  violazione  dell'articolo  452-quater,  la  sanzione
pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; 
      c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies,  la  sanzione
pecuniaria da duecento a cinquecento quote; 
      d) per i delitti associativi aggravati ai  sensi  dell'articolo
452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; 
      e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad  alta
radioattivita'  ai  sensi  dell'articolo  452-sexies,   la   sanzione
pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; 
      f)  per  la  violazione  dell'articolo  727-bis,  la   sanzione
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 
      g)  per  la  violazione  dell'articolo  733-bis,  la   sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1,
lettere a) e b), del presente  articolo,  si  applicano,  oltre  alle
sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni  interdittive  previste
dall'articolo 9, per un periodo  non  superiore  a  un  anno  per  il
delitto di cui alla citata lettera a)». 
  9. Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e successive modificazioni, e' aggiunta la seguente: 
    «Parte  sesta-bis.  -  Disciplina  sanzionatoria  degli  illeciti
amministrativi e penali in materia di tutela ambientale. 
    Art. 318-bis. (Ambito di  applicazione).  -  1.  Le  disposizioni
della presente parte si applicano alle ipotesi  contravvenzionali  in
materia ambientale  previste  dal  presente  decreto  che  non  hanno
cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno  alle  risorse
ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. 
    Art. 318-ter. (Prescrizioni). - 1. Allo  scopo  di  eliminare  la
contravvenzione  accertata,  l'organo  di  vigilanza,  nell'esercizio
delle funzioni di polizia giudiziaria  di  cui  all'articolo  55  del
codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria  impartisce
al contravventore un'apposita  prescrizione  asseverata  tecnicamente
dall'ente specializzato competente nella materia  trattata,  fissando
per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di  tempo
tecnicamente necessario. In  presenza  di  specifiche  e  documentate
circostanze non  imputabili  al  contravventore  che  determinino  un
ritardo nella regolarizzazione, il termine puo' essere prorogato  per
una sola volta, a richiesta del contravventore, per  un  periodo  non
superiore a sei mesi, con provvedimento motivato  che  e'  comunicato
immediatamente al pubblico ministero. 
    2. Copia della prescrizione e' notificata o comunicata  anche  al
rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio  del  quale
opera il contravventore. 
    3.  Con  la  prescrizione  l'organo  accertatore   puo'   imporre
specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la
prosecuzione di attivita' potenzialmente pericolose. 
    4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di  riferire  al
pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione,
ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale. 
    Art. 318-quater. (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi
dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione
e' stata eliminata secondo le modalita' e nel termine indicati  dalla
prescrizione. 
    2. Quando  risulta  l'adempimento  della  prescrizione,  l'organo
accertatore   ammette   il   contravventore   a   pagare   in    sede
amministrativa, nel termine di trenta giorni, una  somma  pari  a  un
quarto del massimo  dell'ammenda  stabilita  per  la  contravvenzione
commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine  fissato
nella  prescrizione,  l'organo  accertatore  comunica   al   pubblico
ministero  l'adempimento  della  prescrizione   nonche'   l'eventuale
pagamento della predetta somma. 
    3. Quando risulta l'inadempimento  della  prescrizione,  l'organo
accertatore  ne  da'  comunicazione  al  pubblico  ministero   e   al
contravventore  entro  novanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine
fissato nella stessa prescrizione. 
    Art. 318-quinquies. (Notizie di reato non  pervenute  dall'organo
accertatore). - 1. Se il pubblico ministero  prende  notizia  di  una
contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da  privati  o
da pubblici ufficiali o incaricati di un  pubblico  servizio  diversi
dall'organo  di  vigilanza  e  dalla  polizia  giudiziaria,  ne   da'
comunicazione all'organo di  vigilanza  o  alla  polizia  giudiziaria
affinche' provveda agli adempimenti di cui agli  articoli  318-ter  e
318-quater. 
    2. Nel caso previsto dal comma 1,  l'organo  di  vigilanza  o  la
polizia giudiziaria informano il  pubblico  ministero  della  propria
attivita' senza ritardo. 
    Art. 318-sexies. (Sospensione del procedimento penale). -  1.  Il
procedimento  per  la  contravvenzione   e'   sospeso   dal   momento
dell'iscrizione  della  notizia  di  reato  nel   registro   di   cui
all'articolo 335 del codice di procedura penale fino  al  momento  in
cui il pubblico ministero  riceve  una  delle  comunicazioni  di  cui
all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto. 
    2. Nel caso previsto dall'articolo  318-quinquies,  comma  1,  il
procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma  1  del
presente articolo. 
    3. La sospensione del procedimento non preclude la  richiesta  di
archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle  prove  con
incidente probatorio, ne' gli atti urgenti di  indagine  preliminare,
ne' il sequestro preventivo ai sensi degli articoli  321  e  seguenti
del codice di procedura penale. 
    Art. 318-septies. (Estinzione del reato). - 1. La contravvenzione
si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione  impartita
dall'organo di vigilanza  nel  termine  ivi  fissato  e  provvede  al
pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2. 
    2.  Il  pubblico  ministero  richiede   l'archiviazione   se   la
contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1. 
    3. L'adempimento in un tempo superiore a  quello  indicato  dalla
prescrizione, ma che comunque risulta congruo a  norma  dell'articolo
318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze  dannose
o pericolose della contravvenzione con modalita'  diverse  da  quelle
indicate   dall'organo   di   vigilanza   sono   valutati   ai   fini
dell'applicazione dell'articolo 162-bis del  codice  penale.  In  tal
caso,  la  somma  da  versare  e'  ridotta  alla  meta'  del  massimo
dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. 
    Art. 318-octies. (Norme di coordinamento e transitorie). - 1.  Le
norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in  corso
alla data di entrata in vigore della medesima parte». 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli artt. 257 e 260 del decreto
          legislativo  3  aprile  2006  n.  152  (Norme  in   materia
          ambientale), come modificati dalla presente legge: 
                "Art. 257 (Bonifica dei siti). 
                1. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,
          chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del  sottosuolo,
          delle acque superficiali o delle acque sotterranee  con  il
          superamento  delle  concentrazioni  soglia  di  rischio  e'
          punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con
          l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila  euro,  se
          non provvede  alla  bonifica  in  conformita'  al  progetto
          approvato   dall'autorita'   competente   nell'ambito   del
          procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.  In  caso
          di  mancata  effettuazione  della  comunicazione   di   cui
          all'articolo 242, il trasgressore e'  punito  con  la  pena
          dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille
          euro a ventiseimila euro. 
                2. Si applica la pena dell'arresto da un anno  a  due
          anni e la pena dell'ammenda da  cinquemiladuecento  euro  a
          cinquantaduemila euro se  l'inquinamento  e'  provocato  da
          sostanze pericolose. 
                3. Nella sentenza di condanna per la  contravvenzione
          di cui ai commi 1 e 2, o nella  sentenza  emessa  ai  sensi
          dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  il
          beneficio della sospensione condizionale  della  pena  puo'
          essere subordinato  alla  esecuzione  degli  interventi  di
          emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 
                4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli
          articoli 242  e  seguenti  costituisce  condizione  di  non
          punibilita' per le contravvenzioni  ambientali  contemplate
          da altre leggi per il  medesimo  evento  e  per  la  stessa
          condotta di inquinamento di cui al comma 1." 
                "Art. 260  (Attivita'  organizzate  per  il  traffico
          illecito di rifiuti). 
                1.  Chiunque,  al  fine  di  conseguire  un  ingiusto
          profitto, con piu' operazioni e  attraverso  l'allestimento
          di  mezzi  e  attivita'  continuative  organizzate,   cede,
          riceve, trasporta, esporta, importa,  o  comunque  gestisce
          abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito  con
          la reclusione da uno a sei anni. 
                2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita'  si
          applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 
                3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui
          agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter  del  codice  penale,
          con la limitazione di  cui  all'articolo  33  del  medesimo
          codice. 
              4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella
          emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice  di  procedura
          penale, ordina il ripristino dello  stato  dell'ambiente  e
          puo'   subordinare   la   concessione   della   sospensione
          condizionale della pena all'eliminazione del  danno  o  del
          pericolo per l'ambiente. 
                4-bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose  che
          servirono a commettere il  reato  o  che  costituiscono  il
          prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano  a
          persone estranee al reato. Quando essa non  sia  possibile,
          il giudice individua beni di valore equivalente di  cui  il
          condannato abbia  anche  indirettamente  o  per  interposta
          persona la disponibilita' e ne ordina la confisca.". 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1  dell'articolo
          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno   1992,   n.   306
          (Modifiche urgenti al nuovo codice di  procedura  penale  e
          provvedimenti  di  contrasto  alla  criminalita'   mafiosa.
          Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 1992, n.  133.),  come
          modificato dalla presente legge: 
                "Art. 12-sexies. Ipotesi particolari di confisca. 
                1. Nei casi di condanna o di applicazione della  pena
          su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura
          penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
          316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter,  319-quater,
          320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma,  416,  realizzato
          allo scopo di commettere delitti  previsti  dagli  articoli
          473,  474,  517-ter  e  517-quater,  416-bis,   452-quater,
          452-octies,  primo  comma,  600,  600-bis,   primo   comma,
          600-ter,   primo   e   secondo   comma   ,    600-quater.1,
          relativamente alla condotta di produzione  o  commercio  di
          materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 629,  630,
          644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo
          comma,  648-bis,  648-ter  del   codice   penale,   nonche'
          dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n.
          306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992,
          n. 356, o  dall'articolo  260  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero per
          taluno dei delitti previsti dagli articoli 73,  esclusa  la
          fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo  unico  delle
          leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e
          sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
          relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9
          ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta  la  confisca  del
          denaro,  dei  beni  o  delle  altre  utilita'  di  cui   il
          condannato non puo' giustificare la provenienza e  di  cui,
          anche per interposta persona fisica  o  giuridica,  risulta
          essere titolare  o  avere  la  disponibilita'  a  qualsiasi
          titolo  in  valore  sproporzionato  al   proprio   reddito,
          dichiarato ai  fini  delle  imposte  sul  reddito,  o  alla
          propria attivita' economica. Le disposizioni  indicate  nel
          periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e
          di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art.
          444 del codice di procedura penale, per taluno dei  delitti
          commessi  per  finalita'  di  terrorismo  o  di   eversione
          dell'ordine costituzionale." 
              - Si riporta il testo degli artt. 32-quater e  157  del
          codice penale, come modificati dalla presente legge: 
                "Art.  32-quater.  Casi  nei  quali   alla   condanna
          consegue  l'incapacita'  di  contrattare  con  la  pubblica
          amministrazione. 
                Ogni condanna per i delitti previsti  dagli  articoli
          316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater,  320,
          321, 322,  322-bis,  353,  355,  356,  416,  416-bis,  437,
          452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 501, 501-bis,
          640, numero 1) del secondo  comma,  640-bis,  644,  nonche'
          dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
          152, e successive modificazioni  commessi  in  danno  o  in
          vantaggio di un'attivita'  imprenditoriale  o  comunque  in
          relazione ad essa, importa l'incapacita' di contrattare con
          la pubblica amministrazione." 
                "Art.   157.   Prescrizione.   Tempo   necessario   a
          prescrivere. 
                La prescrizione estingue il reato  decorso  il  tempo
          corrispondente al massimo  della  pena  edittale  stabilita
          dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se
          si tratta di delitto e a  quattro  anni  se  si  tratta  di
          contravvenzione,  ancorche'  puniti  con   la   sola   pena
          pecuniaria. 
                Per determinare il tempo necessario a prescrivere  si
          ha riguardo alla pena stabilita dalla legge  per  il  reato
          consumato o tentato, senza tener  conto  della  diminuzione
          per  le  circostanze  attenuanti  e  dell'aumento  per   le
          circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per  le
          quali la legge stabilisce una pena  di  specie  diversa  da
          quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual
          caso si tiene conto dell'aumento massimo di  pena  previsto
          per l'aggravante. 
                Non si applicano le disposizioni dell'articolo  69  e
          il tempo necessario a prescrivere e'  determinato  a  norma
          del secondo comma. 
                Quando   per   il   reato   la    legge    stabilisce
          congiuntamente o alternativamente la pena  detentiva  e  la
          pena pecuniaria, per  determinare  il  tempo  necessario  a
          prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. 
                Quando per il reato la legge stabilisce pene  diverse
          da quella detentiva e da quella pecuniaria, si  applica  il
          termine di tre anni. 
                I  termini  di  cui  ai  commi  che  precedono   sono
          raddoppiati per i reati di cui agli  articoli  449  e  589,
          secondo, terzo e quarto comma, nonche' per i reati  di  cui
          commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura  penale.  I
          termini  di  cui  ai  commi  che  precedono  sono  altresi'
          raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro
          secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati
          di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro
          II  e   di   cui   agli   articoli   609-bis,   609-quater,
          609-quinquies  e   609-octies,   salvo   che   risulti   la
          sussistenza delle circostanze  attenuanti  contemplate  dal
          terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal  quarto  comma
          dell'articolo 609-quater. 
                La prescrizione e' sempre espressamente  rinunciabile
          dall'imputato. 
                La prescrizione non estingue i reati per i  quali  la
          legge prevede la pena dell'ergastolo,  anche  come  effetto
          dell'applicazione di circostanze aggravanti.". 
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  1,  dell'articolo
          118-bis delle  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
          transitorie del codice di procedura penale,come  modificato
          dalla presente legge: 
                "Art. 118-bis. Coordinamento delle indagini. 
                1. Il procuratore della Repubblica, quando procede  a
          indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407,
          comma 2 lettera a) del codice, nonche' per i delitti di cui
          agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e  452-octies
          del codice penale, ne da' notizia al  procuratore  generale
          presso la  Corte  di  appello  nonche'  dell'Agenzia  delle
          entrate ai  fini  dei  necessari  accertamenti.  Se  rileva
          trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne
          da' segnalazione ai procuratori generali e  ai  procuratori
          della   Repubblica    del    distretto    interessati    al
          coordinamento.  Il  procuratore  della  Repubblica,  quando
          procede a indagini per  i  delitti  di  cui  agli  articoli
          452-bis, 452-quater, 452-sexies  e  452-octies  del  codice
          penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152, e successive modificazioni, ne  da'  altresi'
          notizia al Procuratore nazionale antimafia." 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  25-undecies  del
          decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Reati ambientali
          - Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa  delle
          persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni
          anche   prive   di   personalita'   giuridica,   a    norma
          dell'articolo 11 della legge 29  settembre  2000,  n.  300.
          Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2001, n. 140.),  come
          modificato dalla presente legge. 
                "Art. 25-undecies. Reati ambientali. 
                1. In relazione alla commissione dei  reati  previsti
          dal  codice  penale,  si  applicano  all'ente  le  seguenti
          sanzioni pecuniarie: 
                  a) per  la  violazione  dell'articolo  452-bis,  la
          sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; 
                  b) per la violazione dell'articolo  452-quater,  la
          sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; 
                  c) per la violazione  dell'articolo  452-quinquies,
          la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; 
                  d) per i delitti  associativi  aggravati  ai  sensi
          dell'articolo  452-octies,  la   sanzione   pecuniaria   da
          trecento a mille quote; 
                  e) per  il  delitto  di  traffico  e  abbandono  di
          materiale ad alta  radioattivita'  ai  sensi  dell'articolo
          452-sexies, la sanzione pecuniaria da  duecentocinquanta  a
          seicento quote; 
                  f) per  la  violazione  dell'articolo  727-bis,  la
          sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 
                  g) per  la  violazione  dell'articolo  733-bis,  la
          sanzione pecuniaria da centocinquanta  a  duecentocinquanta
          quote. 
                1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al
          comma 1,  lettere  a)  e  b),  del  presente  articolo,  si
          applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste,  le
          sanzioni interdittive  previste  dall'articolo  9,  per  un
          periodo non superiore a un anno per il delitto di cui  alla
          citata lettera a). 
                2. In relazione alla commissione dei  reati  previsti
          dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano
          all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
                  a) per i reati di cui all'articolo 137: 
                    1) per  la  violazione  dei  commi  3,  5,  primo
          periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da  centocinquanta  a
          duecentocinquanta quote; 
                    2) per la violazione  dei  commi  2,  5,  secondo
          periodo,  e  11,  la  sanzione  pecuniaria  da  duecento  a
          trecento quote. 
                  b) per i reati di cui all'articolo 256: 
                    1) per la violazione dei commi 1, lettera  a),  e
          6,  primo  periodo,   la   sanzione   pecuniaria   fino   a
          duecentocinquanta quote; 
                    2) per la violazione dei commi 1, lettera b),  3,
          primo   periodo,   e   5,   la   sanzione   pecuniaria   da
          centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
                    3)  per  la  violazione  del  comma  3,   secondo
          periodo, la sanzione  pecuniaria  da  duecento  a  trecento
          quote; 
                  c) per i reati di cui all'articolo 257: 
                    1) per la violazione del  comma  1,  la  sanzione
          pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 
                    2) per la violazione del  comma  2,  la  sanzione
          pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
                  d) per la violazione dell'articolo  258,  comma  4,
          secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
          duecentocinquanta quote; 
                  e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la
          sanzione pecuniaria da centocinquanta  a  duecentocinquanta
          quote; 
                  f) per il  delitto  di  cui  all'articolo  260,  la
          sanzione pecuniaria da trecento a  cinquecento  quote,  nel
          caso previsto dal comma 1 e  da  quattrocento  a  ottocento
          quote nel caso previsto dal comma 2; 
                  g) per  la  violazione  dell'articolo  260-bis,  la
          sanzione pecuniaria da centocinquanta  a  duecentocinquanta
          quote nel caso previsto dai commi 6,  7,  secondo  e  terzo
          periodo, e 8, primo periodo, e la  sanzione  pecuniaria  da
          duecento a trecento quote nel caso previsto  dal  comma  8,
          secondo periodo; 
                  h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la
          sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 
                3. In relazione alla commissione dei  reati  previsti
          dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano  all'ente
          le seguenti sanzioni pecuniarie: 
                  a) per la violazione degli articoli 1, comma 1,  2,
          commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione  pecuniaria  fino  a
          duecentocinquanta quote; 
                  b) per la violazione dell'articolo 1, comma  2,  la
          sanzione pecuniaria da centocinquanta  a  duecentocinquanta
          quote; 
                  c)  per  i  reati  del  codice  penale   richiamati
          dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge  n.  150
          del 1992, rispettivamente: 
                    1)    la    sanzione    pecuniaria     fino     a
          duecentocinquanta quote, in caso di  commissione  di  reati
          per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un
          anno di reclusione; 
                    2) la sanzione  pecuniaria  da  centocinquanta  a
          duecentocinquanta quote, in caso di  commissione  di  reati
          per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due
          anni di reclusione; 
                    3) la sanzione pecuniaria da duecento a  trecento
          quote, in caso di commissione di reati per cui e'  prevista
          la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 
                    4)  la  sanzione   pecuniaria   da   trecento   a
          cinquecento quote, in caso di commissione di reati per  cui
          e' prevista la pena superiore nel massimo  a  tre  anni  di
          reclusione. 
                4. In relazione alla commissione dei  reati  previsti
          dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993,  n.
          549,  si  applica  all'ente  la  sanzione   pecuniaria   da
          centocinquanta a duecentocinquanta quote. 
                5. In relazione alla commissione dei  reati  previsti
          dal  decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.  202,  si
          applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
                  a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1,  la
          sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 
                  b) per i reati di cui agli articoli 8, comma  1,  e
          9, comma 2, la  sanzione  pecuniaria  da  centocinquanta  a
          duecentocinquanta quote; 
                  c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2,  la
          sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 
                6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono
          ridotte della meta'  nel  caso  di  commissione  del  reato
          previsto  dall'articolo   256,   comma   4,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
                7. Nei casi di condanna per  i  delitti  indicati  al
          comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma  5,
          lettere b) e c),  si  applicano  le  sanzioni  interdittive
          previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto  legislativo
          8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore  a  sei
          mesi. 
                8. Se l'ente o una sua unita'  organizzativa  vengono
          stabilmente utilizzati allo scopo  unico  o  prevalente  di
          consentire o agevolare la  commissione  dei  reati  di  cui
          all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152, e all'articolo 8 del decreto  legislativo  6  novembre
          2007, n. 202,  si  applica  la  sanzione  dell'interdizione
          definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art.
          16, comma 3, del  decreto  legislativo  8  giugno  2001  n.
          231.".

 

 Art. 2 
 
  1. All'articolo 1  della  legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'arresto da tre  mesi  ad
un  anno  e  con  l'ammenda  da  lire   quindici   milioni   a   lire
centocinquanta  milioni»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «con
l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila
a euro centocinquantamila»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno
a tre anni e dell'ammenda da euro  trentamila  a  euro  trecentomila.
Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di
impresa, alla condanna consegue la sospensione della  licenza  da  un
minimo di sei mesi ad un massimo di due anni»; 
    c)  al  comma  3,  le  parole:  «e'  punita   con   la   sanzione
amministrativa da lire tre milioni  a  lire  diciotto  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' punita con la sanzione  amministrativa
da euro seimila a euro trentamila». 
  2. All'articolo 2  della  legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'ammenda  da  lire  venti
milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da  tre  mesi  ad  un
anno»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  l'ammenda  da   euro
ventimila a euro duecentomila o con  l'arresto  da  sei  mesi  ad  un
anno»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei
mesi a  diciotto  mesi  e  dell'ammenda  da  euro  ventimila  a  euro
duecentomila. Qualora il reato suddetto sia  commesso  nell'esercizio
di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione  della
licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi»; 
    c)  al  comma  3,  le  parole:  «e'  punita   con   la   sanzione
amministrativa da lire  due  milioni  a  lire  dodici  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' punita con la sanzione  amministrativa
da euro tremila a euro quindicimila»; 
    d)  al  comma  4,  le  parole:  «e'  punito   con   la   sanzione
amministrativa da lire  due  milioni  a  lire  dodici  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' punito con la sanzione  amministrativa
da euro tremila a euro quindicimila». 
  3. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il  comma  6
e' sostituito dal seguente: 
    «6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2,
3 e 5-bis e' punito, salvo che il fatto  costituisca  reato,  con  la
sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila». 
  4. All'articolo 6  della  legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al  comma  1
e' punito con l'arresto fino a sei  mesi  o  con  l'ammenda  da  euro
quindicimila a euro trecentomila»; 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al  comma  3
e' punito con la sanzione amministrativa da  euro  diecimila  a  euro
sessantamila». 
  5. All'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma
1-bis e' sostituito dal seguente: 
    «1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1
e' punito, salvo che il fatto  costituisca  reato,  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a  euro
duemila». 
  6. All'articolo 8-ter della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma
5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al  comma  2
e' punito, se  il  fatto  non  costituisce  reato,  con  la  sanzione
amministrativa da euro cinquemila a euro trentamila». 
          Note all'art. 2:  - Si riporta il testo degli artt. 1, 2, 5, 6,  8-bis  e 8-ter, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina  dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul  commercio  internazionale  delle  specie   animali   e vegetali in via di estinzione, firmata a  Washington  il  3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e  del regolamento (CEE) n. 3626/82, e  successive  modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari  vivi  di  mammiferi  e   rettili   che   possono costituire  pericolo  per   la   salute   e   l'incolumità pubblica.), pubblicata nella Gazz. Uff. 22  febbraio  1992, n. 44, come modificati dalla presente legge. 
              "Art. 1. 1. Salvo che il fatto costituisca  più grave reato, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila  a  euro  centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal  Regolamento (CE) n.  338/97  del  Consiglio  del  9  dicembre  1996,  e successive attuazioni e modificazioni,  per  gli  esemplari appartenenti  alle  specie  elencate  nell'allegato  A  del Regolamento medesimo e successive modificazioni: 
                a) importa,  esporta  o  riesporta  esemplari,  sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto  certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non  validi  ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento  (CE)  n. 338/97 del Consiglio, del 9  dicembre  1996,  e  successive attuazioni e modificazioni; 
                b) omette di osservare  le  prescrizioni  finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o  in  un  certificato   rilasciati   in   conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio,  del  9  dicembre 1996,  e  successive  attuazioni  e  modificazioni  e   del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; 
                c) utilizza i predetti  esemplari  in  modo  difforme dalle    prescrizioni    contenute    nei     provvedimenti autorizzativi o certificativi  rilasciati  unitamente  alla licenza di importazione o certificati successivamente; 
                d) trasporta o fa transitare, anche per conto  terzi, esemplari senza la licenza  o  il  certificato  prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento  (CE)  n.  338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del  Regolamento  (CE)  n.  939/97  della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione  da  un  Paese terzo parte contraente  della  Convenzione  di  Washington, rilasciati in conformità della stessa,  ovvero  senza  una prova sufficiente della loro esistenza; 
                e) commercia  piante  riprodotte  artificialmente  in contrasto   con   le   prescrizioni   stabilite   in   base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera  b),  del  Regolamento (CE) n. 338/97  del  Consiglio,  del  9  dicembre  1996,  e successive attuazioni e  modificazioni  e  del  Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione,  del  26  maggio  1997  e successive modificazioni; 
                f) detiene, utilizza per scopi  di  lucro,  acquista, vende,  espone  o  detiene  per  la  vendita  o  per   fini commerciali, offre in vendita  o  comunque  cede  esemplari senza la prescritta documentazione. 
              2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da  euro  tremila  a  euro trecentomila.  Qualora  il  reato  suddetto  sia   commesso nell'esercizio  di  attività di  impresa,  alla  condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo  di  sei mesi ad un massimo di due anni; 
              3. L'importazione, l'esportazione o  la  riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da  esemplari  di specie  indicate  nel  comma   1,   in   violazione   delle disposizioni  del  Regolamento   (CE)   n.   939/97   della Commissione,   del   26   maggio   1997,    e    successive modificazioni, e' punita con la sanzione amministrativa  da euro seimila a  euro  trentamila.  Gli  oggetti  introdotti illegalmente sono  confiscati  dal  Corpo  forestale  dello Stato, ove la  confisca  non  sia  disposta  dall'Autorità giudiziaria. 
              "Art. 2. 1. Salvo che il fatto costituisca  più grave reato, e' punito con l'ammenda da  euro  ventimila  a  euro duecentomila o con  l'arresto  da  sei  mesi  ad  un  anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal  Regolamento (CE) n. 338/97  del  Consiglio,  del  9  dicembre  1996,  e successive attuazioni e modificazioni,  per  gli  esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C  del Regolamento medesimo e successive modificazioni: 
                a) importa,  esporta  o  riesporta  esemplari,  sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto  certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non  validi  ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento  (CE)  n. 338/97 del Consiglio, del 9  dicembre  1996,  e  successive attuazioni e modificazioni; 
                b) omette di osservare  le  prescrizioni  finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o  in  un  certificato   rilasciati   in   conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio,  del  9  dicembre
          1996,  e  successive  attuazioni  e  modificazioni,  e  del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; 
                c) utilizza i predetti  esemplari  in  modo  difforme dalle    prescrizioni    contenute    nei     provvedimenti  autorizzativi o certificativi  rilasciati  unitamente  alla licenza di importazione o certificati successivamente; 
                d) trasporta o fa transitare, anche per conto  terzi, esemplari  senza  licenza  o  il  certificato   prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento  (CE)  n.  338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento  (CE)  n.  939/97  della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione  da  un  Paese terzo parte contraente  della  Convenzione  di  Washington, rilasciati in conformità della stessa,  ovvero  senza  una prova sufficiente della loro esistenza; 
                e) commercia  piante  riprodotte  artificialmente  in contrasto   con   le   prescrizioni   stabilite   in   base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera  b),  del  Regolamento (CE) n. 338/97  del  Consiglio,  del  9  dicembre  1996,  e successive attuazioni e modificazioni,  e  del  Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del  26  maggio  1997,  e successive modificazioni; 
                f) detiene, utilizza per scopi  di  lucro,  acquista, vende,  espone  o  detiene  per  la  vendita  o  per   fini commerciali, offre in vendita  o  comunque  cede  esemplari senza  la  prescritta  documentazione,  limitatamente  alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. 
              2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da  sei  mesi  a  diciotto  mesi  e  dell'ammenda  da  euro ventimila a euro duecentomila. Qualora  il  reato  suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di  impresa,  alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. 
              3.    L'introduzione    nel    territorio    nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di  oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel  comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e  successive modificazioni, e' punita con la sanzione amministrativa  da euro tremila a euro quindicimila.  Gli  oggetti  introdotti illegalmente sono  confiscati  dal  Corpo  forestale  dello Stato, ove la  confisca  non  sia  disposta  dall'Autorità giudiziaria. 
              4. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque omette di presentare la notifica di  importazione,  di  cui all'articolo 4,  paragrafo  4,  del  Regolamento  (CE)  n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre  1996,  e  successive attuazioni  e  modificazioni,  ovvero  il  richiedente  che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del  citato  Regolamento,  e'  punito   con   la   sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. 
              5. L'Autorità amministrativa che  riceve  il  rapporto previsto dall'articolo 17, primo  comma,  della  legge  24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e  punite dalla presente  legge,  e'  il  servizio  CITES  del  Corpo forestale dello Stato." 
              "Art. 5. 1. Entro novanta giorni dalla data di  entrata in  vigore  della  presente  legge,  coloro  che  detengono esemplari degli animali selvatici e  delle  piante  di  cui all'articolo 1, comma 1, devono farne denuncia agli  uffici del Corpo forestale  dello  Stato  o  a  quelli  dei  corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle  foreste,  ad  effettuare controlli  e  certificazioni  in  conformità alla  citata convenzione di Washington del 3 marzo  1973,  di  cui  alla legge  19  dicembre  1975,  n.  874.  I   suddetti   uffici rilasciano  apposita  ricevuta,   previa   verifica   della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta. 
              2. E' fatto obbligo a coloro  che  detengono  esemplari vivi  degli  animali  selvatici  e  delle  piante  di   cui all'articolo 1, comma 1, di comunicare  le  variazioni  del luogo di custodia  e  l'avvenuto  decesso  degli  esemplari stessi al più vicino ufficio  del  Corpo  forestale  dello Stato  o  dei  corpi  forestali  delle  regioni  a  statuto speciale o delle province autonome di Trento e di  Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo. 
              3. E' fatto obbligo, all'atto dell'importazione o della riesportazione  degli  esemplari  di  cui  all'articolo  2, ovvero di loro parti o prodotti derivati, di  fare  apporre dal più vicino ufficio del Corpo forestale dello  Stato  o dei corpi forestali delle  regioni  a  statuto  speciale  o delle province autonome di Trento e di  Bolzano,  abilitato ai sensi del comma 1 del  presente  articolo,  i  necessari visti sulle licenze di importazione ed esportazione  e  sui certificati di importazione e riesportazione in conformità alla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973,  di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874. 
              4. I permessi dei Paesi di origine degli  esemplari  di cui all'articolo 2, ovvero  delle  loro  parti  o  prodotti derivati, nei quali, dopo verifica operata dalla segreteria di  cui  all'articolo  XII  della  citata  convenzione   di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19  dicembre 1975, n. 874, vengono accertati  errori  o  falsificazioni, devono essere ritirati dal  Servizio  certificazione  CITES del   Corpo   forestale   dello   Stato,   che    riferisce all'autorità competente dello Stato esportatore tramite la suddetta  segreteria.  E'  in  tal  caso  nullo   qualsiasi permesso o certificato emesso dal  Servizio  certificazione CITES del  Corpo  forestale  dello  Stato  sulla  base  dei suddetti permessi dei Paesi d'origine. 
              5. E' fatto obbligo di marcare conformemente a standard internazionali, con sistemi  resi  operativi  dal  Servizio certificazione  CITES  del  Corpo  forestale  dello  Stato, sentita la commissione scientifica di cui  all'articolo  4, comma 2, gli esemplari di cui all'articolo 1,  comma  1,  e quelli cui si applicano  le  deroghe  previste  dal  citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni. 
              5-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente,  sentita la commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma  2, di concerto con il Ministro per le politiche  agricole,  è istituito il registro di detenzione delle specie animali  e vegetali di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2. 
              6. Chiunque contravviene alle disposizioni  di  cui  ai commi 1, 2, 3  e  5-bis  e'  punito,  salvo  che  il  fatto costituisca  reato,  con  la  sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da euro seimila a euro trentamila.". 
              "Art. 6. 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge  11 febbraio 1992, n.  157,  e'  vietato  a  chiunque  detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di  specie  selvatica ed esemplari vivi di mammiferi  e  rettili  provenienti  da riproduzioni in cattività che costituiscano  pericolo  per la salute e per l'incolumità pubblica. 
              2.  Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e  con il Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste,  stabilisce con   proprio    decreto    i    criteri    da    applicare nell'individuazione delle  specie  di  cui  al  comma  1  e predispone  di  conseguenza  l'elenco  di  tali  esemplari, prevedendo altre sì opportune  forme  di  diffusione  dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi  il  fine della protezione delle specie. 
              3.  Fermo  restando  quanto  previsto   dal   comma   1 dell'articolo 5, coloro  che  alla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto  di  cui  al  comma  2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili  di  specie selvatica  ed  esemplari  vivi  di  mammiferi   o   rettili provenienti  da   riproduzioni   in   cattività   compresi nell'elenco stesso,  sono  tenuti  a  farne  denuncia  alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
          2.  Il  prefetto,  d'intesa  con  le  autorità   sanitarie competenti, può autorizzare  la  detenzione  dei  suddetti esemplari previa verifica della  idoneità  delle  relative strutture  di  custodia,   in   funzione   della   corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica. 
              4. Chiunque contravviene alle disposizioni  di  cui  al comma 1 e' punito con l'arresto  fino  a  sei  mesi  o  con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila. 
              5. Chiunque contravviene alle disposizioni  di  cui  al comma 3 e' punito con la sanzione  amministrativa  da  euro diecimila a euro sessantamila. 
              6. Le disposizioni dei  commi  1,  3,  4  e  5  non  si applicano: a) nei confronti dei giardini  zoologici,  delle aree  protette,  dei  parchi  nazionali,  degli  acquari  e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione  scientifica di cui all'articolo 4, comma  2,  sulla  base  dei  criteri generali fissati previamente dalla commissione  stessa;  b) nei  confronti  dei  circhi  e  delle  mostre   faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle  autorità competenti in materia di  salute  e  incolumità  pubblica, sulla base dei criteri generali fissati  previamente  dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.  Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla  previa  verifica  di   idoneità   da   parte   della commissione.". 
              "Art.8-bis. 1.  Tutte  le  nascite  o  riproduzioni  in cattività degli esemplari appartenenti  a  specie  incluse nell'allegato A, appendici I e II, nonché nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982,  e  successive  modificazioni,  devono essere  denunciate,  entro  dieci  giorni  dall'evento,  al Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste  -  Direzione generale  per  l'economia  montana  e  foreste  -  Servizio certificazione CITES, il quale ha  facoltà  di  verificare presso il denunciante l'esistenza dei genitori  e  si  può avvalere di analisi genetiche per  stabilire  il  grado  di parentela   fra   i   presunti   genitori   e   la   prole. L'accertamento delle relazioni parentali attraverso l'esame di campioni biologici  viene  effettuato  a  seguito  della messa a disposizione, senza ritardo, dei campioni  medesimi da  parte  del  detentore  che  si   potrà   avvalere   di professionisti da  lui  stesso  incaricati.  Tali  prelievi avverranno  sempre  in  presenza  di  personale  del  Corpo forestale dello Stato e, qualora ritenuto  opportuno  dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2,  di membri  della  stessa.  Per  tali  esemplari,  il  predetto servizio rilascerà al denunciante un certificato  conforme all'articolo  22  del  regolamento  (CEE)  n.  3418/83  del Consiglio del 28 novembre 1983. 
              1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni  di  cui al comma 1 e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma da euro cinquecento a euro duemila.". 
              "Art. 8-ter. 1. Ai sensi della risoluzione  8.14  della Conferenza  degli  Stati   Parte   della   convenzione   di Washington, tenutasi a Kyoto (Giappone) dal 2 al  13  marzo 1992,  tutte  le  imprese  che  hanno  scorte   di   pelli, limitatamente  a  quelle  intere,  allo  stato   grezzo   o lavorato, di specie appartenenti all'ordine  Crocodylia  ed incluse nell'allegato A, appendici I e II, del  regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio,  del  3  dicembre  1982,  e successive modificazioni, sono sottoposte ad  inventario  e marcaggio gratuito,  secondo  le  modalità  stabilite  con decreto del Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del  commercio  con  l'estero.  Il   costo   delle   marche necessarie al marcaggio delle pelli da riesportazione è  a carico delle singole ditte. 
              2. Entro il 31 marzo 1993, tutte le imprese  che  hanno scorte di pelli, di cui al comma 1, devono  farne  denuncia
          al Ministero dell'agricoltura e delle foreste  -  Direzione generale per l'economia montana  e  foreste,  indicando  la quantità, il  tipo  di  pelle  -  intera,  sostanzialmente intera, dei fianchi o dei ventri - e la  specie  a  cui  la pelle appartiene. 
              3. Il Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  - Direzione generale per l'economia  montana  e  foreste,  è tenuto a realizzare il marcaggio delle pelli, denunciate ai sensi del comma 2, entro centoventi giorni  dalla  scadenza dei termini di presentazione  delle  denunce  di  cui  allo stesso comma 2. 
              4. Il personale del  Corpo  forestale  dello  Stato  è autorizzato ad effettuare i necessari  accertamenti  presso le imprese di cui al comma 2,  al  fine  di  verificare  la corrispondenza  tra  la   documentazione   comprovante   la regolare importazione e le pelli denunciate  ai  sensi  del comma 1. 
              5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste  al comma 2 e' punito, se il fatto non costituisce  reato,  con la  sanzione  amministrativa  da  euro  cinquemila  a  euro trentamila.".

 

 Art. 3 
 
  1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore  il giorno successivo a quello della pubblicazione della  medesima  legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 22 maggio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Orlando