MoVimento 5 Stelle: bocciato dal Consiglio Provinciale la riforma del Difensore Civico


Nell’ultima sessione di Consiglio la maggioranza provinciale ha bocciato un mio Ordine del Giorno riguardante un adeguamento del funzionamento dell’ufficio del Difensore Civico sulla base dei principi internazionali riconosciuti a tutela dell’imparzialità delle figure di garanzia.

Il ragionamento era semplice: il Difensore Civico deve tutelare i cittadini contro le cattive pratiche amministrative che possano danneggiarli, per cui va garantita la massima indipendenza del Difensore Civico stesso. È l’ABC, tanto più che la legge provinciale che ha stabilito i compiti del nostro difensore civico risale agli anni ‘80, così come quella che determina la dotazione organica del suo ufficio. Da anni ormai il Difensore Civico sottolinea come con le risorse a sua disposizione sia difficile riuscire a far fronte a tutti gli impegni richiesti. Senza tanti giri di parole, l’ufficio va potenziato per poter operare al meglio e questi sono fatti noti da parecchio tempo.

Per questo ho presentato un Ordine del Giorno che adeguava la legislazione degli anni ‘80, ormai obsoleta, ai principi internazionali posti a tutela della figura del Difensore Civico e che ne aggiornano l’attività non solo rispetto ai fini ma anche rispetto agli strumenti di cui dovrebbe essere dotato per tutelare i diritti fondamentali dei cittadini.

Ancora una volta era tutto logico, razionale e non politico (il Difensore Civico difende i cittadini a prescindere dal credo politico…) ma, come premesso, la maggioranza ha bocciato la proposta di impegno senza alcuna motivazione. Questo ovviamente non può stupire nessuno, considerato che a buona parte di questi signori il solo sentir nominare il concetto di “tutela dei cittadini” oppure di “diritti umani” provoca fastidio diffuso… una circostanza sfortunata, dato che a farne le spese è quella cittadinanza inerme che loro si ostinano a tenere in ostaggio.

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Segue il testo integrale della proposta di ordine del giorno 2/41/XVI collegata al Disegno di legge n. 41/XVI di iniziativa consiliare “Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982 e della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del comitato provinciale per le comunicazioni)”:

Elaborazione di una proposta di modifica del regolamento per aggiornare la disciplina sul funzionamento del difensore civico, del garante per l’infanzia e l’adolescenza e del garante dei diritti dei detenuti

L’articolo 2 (Compiti del difensore civico), al comma 3, della legge provinciale sul difensore civico del 1982 n.28 afferma che “Il difensore civico svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza”;

la Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto (Commissione di Venezia) nella 118a Sessione Plenaria che si è svolta a Venezia il 15-16 marzo 2019 ha adottato i principi sulla protezione e la promozione dell’istituzione del Difensore civico (Principles on the Protection and Promotion of the Ombudsman Institution (“The Venice Principles”) (versione italiana), adopted by the Venice Commission at its 118th Plenary Session (Venice, 15-16 March 2019);

nelle premesse del documento adottato dalla Commissione di Venezia si ricorda che il Difensore civico è un’istituzione che deve operare in maniera indipendente contro la maladministration e le presunte violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali che colpiscono individui o persone giuridiche e si afferma che i Governi e i Parlamenti devono accettare la critica in un sistema trasparente responsabile nei confronti del cittadino;

i principi n. 21 e 22 riguardanti l’autonomia finanziaria e di gestione del Difensore civico prevedono quanto segue:

21. Saranno garantite all’istituzione del Difensore civico risorse economiche sufficienti ed autonome. La legge disporrà che l’assegnazione di fondi all’istituzione del Difensore civico debba essere adeguata alla necessità di garantire l’esercizio pieno, indipendente ed effettivo delle sue responsabilità e funzioni. Il Difensore civico deve essere consultato e gli deve essere richiesto di presentare un progetto di bilancio per il futuro periodo di esercizio. Il budget approvato per l’istituzione non deve essere ridotto durante l’anno finanziario, a meno che la riduzione non si applichi in via generale alle altre istituzioni dello Stato. Il controllo finanziario indipendente sul budget del Difensore civico deve considerare solamente la legalità dei procedimenti finanziari e non la scelta delle priorità nell’esecuzione del mandato.
22. L’istituzione del Difensore civico deve disporre di un sufficiente staff e di un’adeguata flessibilità strutturale. L’Istituzione potrà includere uno o più Vice, nominati dal Difensore civico. Il Difensore civico deve avere la capacità di selezionare il proprio personale di staff;

l’Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni e delle Province autonome il 26 settembre 2019 ha approvato le Linee di indirizzo delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in merito alla disciplina degli organi di garanzia: “Difensore civico, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Garante dei diritti dei detenuti” (www.parlamentiregionali.it – Ordine del giorno 3/2019 del 26.09.2019);

nelle linee di indirizzo degli organi di garanzia, al capo “Aspetti istituzionali”, punto 1) “Natura dell’organo e previsione statutaria: autonomia, indipendenza e terzietà dell’organo”, si raccomanda che le Regioni e le Province autonome assicurano al Garante e/o Difensore civico, non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale, lo svolgimento della sua attività in condizione di autonomia, libertà, indipendenza ed efficacia”;

il Regolamento sul funzionamento dell’ufficio del difensore civico adottato con deliberazione del Consiglio provinciale 4 giugno 1985, n. 5 all’articolo 3 prevede che “l’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale determina con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la consistenza del personale necessario per l’espletamento delle funzioni dell’ufficio. Il personale assegnato all’ufficio del difensore civico appartiene al ruolo del personale del Consiglio provinciale. Allo stesso ufficio potrà essere assegnato personale comandato al Consiglio provinciale o assunto con contratto a tempo determinato, secondo la disciplina recata dal regolamento organico del personale del Consiglio provinciale. Il personale assegnato, anche temporaneamente all’ufficio, dipende funzionalmente dal difensore civico. Al Presidente del Consiglio provinciale compete l’iniziativa di avviare il procedimento disciplinare nei confronti del personale assegnato all’ufficio del difensore civico, su proposta del difensore civico stesso.

l’articolo 4 del medesimo regolamento prevede che “l’ufficio di presidenza individua i locali dove ha sede l’ufficio del difensore civico ed assegna il mobilio, gli arredi e le attrezzature necessarie all’espletamento delle relative attribuzioni. Il difensore civico ne diviene consegnatario”;

è pacifico come oggigiorno le disposizioni regolamentari approvate nel lontano 1985 risultino obsolete e non conformi ai Principi di Venezia e alle Linee di indirizzo sopra richiamate ovvero allo stato di diritto e che pertanto il regolamento che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico vada aggiornato alle sopravvenute esigenze organizzative nonché alle nuove tendenze internazionali in termini di diritti umani, democrazia e pubblica amministrazione;

in considerazione delle prerogative in materia di personale e di organizzazione degli uffici del Consiglio attribuite all’Ufficio di Presidenza del Consiglio dall’art 22, comma 5, del Regolamento interno del Consiglio provinciale, fermo restando la procedura prevista dall’art.147 del Regolamento interno per quanto concerne le modifiche dei regolamenti consiliari, si ritiene opportuno incaricare il medesimo Ufficio di Presidenza di predisporre uno schema di regolamento per aggiornare la disciplina del funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico e degli organi di garanzia in ossequio ai principi illustrati nelle premesse;

tutto ciò premesso, il Consiglio della Provincia autonoma di Trento impegna il Presidente del Consiglio provinciale

ad elaborare una proposta di modifica del Regolamento sul funzionamento dell’ufficio del Difensore civico al fine di adeguarlo ai Principi di Venezia e alle Linee di indirizzo delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in merito alla disciplina degli organi di garanzia: “Difensore civico, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Garante dei diritti dei detenuti”, in conformità con le disposizioni contenute all’articolo 2 della legge provinciale sul difensore civico del 1982 n.28;

 

MoVimento 5 Stelle Trentino

 

 

 


Alex Marini
Portavoce
Consigliere del MoVimento 5 Stelle in Provincia di Trento
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