Esposto del Comitato «Il Bosco di Villa Margone è anche per me»


Sono quasi trecento le persone che hanno aderito al comitato «Il Bosco di Villa Margone è anche per me» e che chiedono di accertare la legalità di ciò che è stato perpetrato in questi anni.

«In data 28 giugno, ho presentato alla Procura della Repubblica di Trento un articolato e super documentato esposto affinché codesto Ente giudiziario accerti se siano stati commessi degli illeciti nel distacco della Concessione edilizia nr. 180277 del 28 ottobre 2014» – evidenzia il Consigliere Circoscrizionale del Movimento 5 Stelle di Ravina – «Trattasi della concessione con la quale il Comune di Trento ha autorizzato la costruzione di un magazzino agricolo di 450 mq., oltre a relativi annessi, in una zona urbanisticamente classificata bosco e tuttora destinata allo stesso. Ciò in contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione allegate al PRG vigente».

Emerge da verifiche effettuate che tale costruzione, sarebbe contraria alle norme edilizie in vigore e che sia stata autorizzata e costruita in spregio alle precise volontà del defunto Barone Alessandro Teofilo Salvadori, donatore del compendio sul quale l’opera è stata edificata.

A ciò aggiungasi anche, nel medesimo compendio, l’abbattimento di ben quindici ettari di bosco e parco secolare trasformati in vigneto, sempre in contrasto alle volontà del sopra nominato Barone che lo aveva vincolato a perpetuo uso e godimento della città di Trento.

Con questo esposto il Comitato si augura che la Magistratura preposta esamini la situazione e prenda i provvedimenti che riterrà consoni ed opportuni.

Circoscrizione di Ravina/Romagnano – Trento
Consigliere Movimento 5 Stelle
Livio Merler


ESPOSTO DENUNCIA

Alla Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Trento
L.rgo Pigarelli 1
Trento

Il sotto firmato Livio Merler omissis… anche in nome e per conto dei sottoelencati signori:
– Borzaga dott. Francesco omissis…
– Marchi Ivano  omissis…
– Negroni Paolo  omissis…
– Lievore Sonia  omissis…
– Zanetti Andrea  omissis…
– Santini Marco  omissis…
– Conotter David  omissis…
– Gennara Luigi  omissis…
– Pro Riccardo  omissis…
– Righi Renata omissis…
– Paoletto Alessandro omissis…
si premura segnalare a codesta spett.le Procura della Repubblica quanto segue.

  • In data 28 ottobre 2014 il Comune di Trento rilasciava la Concessione edilizia nr. 180277 con la quale veniva concesso il permesso di costruire un magazzino agricolo della superficie di circa 450 mq. oltre ad una tettoia di mq. 135 con annesso deposito fitofarmaci di mq. 24,50 sulle pp.ff. 565/3/4 nel C.C. di Ravina.
  • La stessa motivazione di tale Concessione risulta alquanto sibillina. Si riferisce infatti a “lavori di trasformazione di coltura a scopo edificale per la realizzazione di un magazzino agricolo”. (Allegato 4)

In relazione a ciò lo scrivente si premura far notare:

  1. che le pp.ff. 565/3/4 ed in particolare la p.f. 565/4 sulle quale è stata poi attuata l’asserita “trasformazione di coltura” al momento del distacco della concessione, e si ritiene tutt’ora considerato che fino alla data odierna non è intervenuta alcuna modifica urbanistica, ai fini della classificazione nel Vigente PRG del Comune di Trento è classificata “Zona E 4-zone a bosco”
    (Allegati 9-16-19).
  2. Che le norme tecniche di attuazione costituenti parte integrante del vigente PRG del comune di Trento, all’art. 61 (E4- Zone a bosco) testualmente recitano:
    “1-Comprendono le parti di territorio occupate da boschi di qualsiasi tipo. Esse sono destinate alla protezione del territorio ed alla coltivazione e conservazione del verde boschivo.”
    “2-In tali zone è vietata ogni edificazione fatta salva la possibilità di ampliare malghe e rifugi, così come classificati dalla legislazione provinciale, in attività, nella misura del 20% per garantirne la funzionalità e sono altre sì ammesse le opere necessarie per l’attuazione degli interventi previsti dal piano di difesa dei boschi dagli incendi, dal piano generale forestale della Provincia e dai piani di assestamento forestale, nonché dei lavori di sistemazione idraulico-forestale.
    “3-Gli edifici esistenti……omissis….”
    “4- In tali zone……..omissis……” (Allegato 5)
  3. Che su la particella fondiaria interessata all’edificazione del capannone agricolo e relative pertinenze, non è mai stato materialmente realizzato alcun cambio di coltura (allegati 9, 12,13,19) e pertanto non è applicabile l’art. 34 della L.P. 1/2008 comma 3) la ove si afferma: “ Non richiedono la procedura di variante al piano regolatore generale, inoltre, l’adeguamento delle rappresentazioni grafiche e degli altri elaborati del Piano Regolatore a seguito dell’avvenuta trasformazione di aree boscate in seguito ad autorizzazione della competente autorità forestale; in tal caso le aree trasformate sono soggette alla disciplina delle aree agricole di pregio prevista nell’art. 38 dell’ Allegato B della L.P 27 maggio 2008 n. 5.” Il medesimo articolo continua: “ ferma restando la possibilità del Comune di prevedere una disciplina diversa con apposita variante al piano regolatore generale compatibile con la destinazione agricola dell’area”. Quest’ultima affermazione è confortata anche dal successivo art. 35 che parla di “Salvaguardia del piano regolatore generale. (Allegato 3)
  4. Che alla fattispecie in esame risulta inapplicabile anche il disposto del comma 4) dell’art. 38 dell’ Allegato B) alla L.P. n. 5 del 27 maggio 2008. La menzionata inapplicabilità è suffragata anche dalla Circolare nr. 24 del 18 aprile 2011 emessa dal Consorzio dei Comuni Trentini che testualmente recita:” Si evidenzia che, nel caso in cui la norma del PRG riferita alle aree a bosco, (Si veda il precedente punto 2) contenga una disciplina espressa che esclude la possibilità di realizzazione di bonifiche agrarie con cambio di coltura, la procedura di rettifica semplificata sopra esposta non può trovare applicazione. Pertanto qualora si intenda variare la destinazione di piano o le relative disposizioni sarà necessario attivare l’ordinaria procedura di variante al PRG”.
    (Allegati 8-10)
  5. A livello di puro condimento aggiungasi che la p.f. 565/4 faceva e fa parte di un compendio donato agli attuali proprietari dal defunto Barone Alessandro Teofilo Salvadori. Si precisa che l’atto di donazione richiama espressamente l’art. 793 del Codice Civile. All’art. 4 di tale atto testualmente si legge: “ La presente donazione si intende subordinata alla espressa condizione di risoluzione di cui all’art. 793 del Cod. Civile in caso di mancato rispetto degli oneri seguenti concordemente pattuiti a carico della parte donataria:
  6. omissis……
  7. omissis….
  8. onere di mantenere e curare razionalmente il parco ed il bosco, di non concederli in uso a terzi per manifestazioni di qualsiasi genere……..
  9. onere di approntare nel bosco un percorso dotato di panchine e luoghi di sosta da destinarsi al pubblico;
  10. onere di provvedere alla cura ed al mantenimento invernale della fauna selvatica che abita il bosco;
  11. onere di non locare a terzi in tutto od in parte quanto forma oggetto della donazione di astenersi dal realizzare sugli immobili donati costruzioni e manufatti di qualunque genere, salvo quelli necessari ed indispensabili per la manutenzione, conservazione e custodia del parco ed il miglior funzionamento del complesso.” (Allegato 1)

Preme precisare che le condizioni modali previste erano state poste, come si legge nell’atto, a favore della Città di Trento, e che il secondo capoverso del citato art. 793 afferma che “Per l’adempimento dell’onere può agire, oltre che il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso”.

A quanto sembra invece, il Comune di Trento non solo non ha tutelato gli interessi della “Città di Trento” e quindi quelli della sua popolazione residente e non o di eventuali ospiti temporanei, ma addirittura ha rilasciato una concessione (e non solo una, si veda Concessione nr, 153088/09 del 21.12.2009) in tutto danno ai medesimi beneficiari. (Allegati 11-4)

Per tutto quanto sopra esposta si prega codesta spett.le Procura di valutare se i fatti in narrativa possano in qualche modo costituire comportamenti punibili o sanzionabili secondo le vigenti leggi.

A completa disposizione per eventuali chiarimenti, con preghiera di essere informato nel caso di archiviazione del presente esposto-denuncia, ringrazia anticipatamente per la considerazione che codesta Procura vorrà riservare.

Trento, lì                                                                        Livio Merler,

 

12 Allegati:

1) Nr.3 pagine estratte dall’ Atto di Donazione G.N. 43/91
3) Artt. 34-35 L.P. 1/2008
4) Concessione edilizia nr. 180.277 del 28/10/2014
5) Art. 61 delle NTA del vigente PRG
8) Art. 38 L.P. 5 del 27/05/2008
9) Nr. 2 pagine estratte dalla “Relazione tecnico-illustrativa allegata al Progetto.
10) Circolare nr. 24/2011 del Consorzio comuni trentini.
11) Concessione edilizia nr. 153088/9 del 21/12/2009
12) Foto
13) Foto
16) Tavola 1 del Progetto Preliminare.
19) Foto